Art. 15 Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori di una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto. Tali controlli devono essere effettuati almeno: a) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone infette verso zone cuscinetto; b) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone cuscinetto verso zone non delimitate; c) sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto; d) sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate. 2. I controlli di cui al comma 1 consistono in un controllo documentale e in un controllo di identita' delle piante specificate; essi sono effettuati indipendentemente dall'ubicazione delle piante specificate, dalla proprieta' o dalla persona fisica o giuridica che ne e' responsabile. 3. L'intensita' dei controlli di cui al comma 2 e' basata sul rischio che le piante rechino l'organismo specificato o i vettori noti o potenziali, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilita' delle piante e dell'osservanza del presente decreto e di qualsiasi altra misura adottata per contenere o eradicare l'organismo specificato da parte dell'operatore professionale responsabile dello spostamento.