Art. 15 
 
 
               Assistenza specialistica ambulatoriale 
 
  1.  Nell'ambito  dell'assistenza  specialistica  ambulatoriale   il
Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni  elencate  nel
nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto.  L'erogazione
della prestazione e' subordinata all'indicazione  sulla  ricetta  del
quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore. 
  2. Il nomenclatore riporta, per  ciascuna  prestazione,  il  codice
identificativo, la definizione, eventuali modalita' di erogazione  in
relazione  ai  requisiti  necessari  a  garantire  la  sicurezza  del
paziente, eventuali note riferite  a  condizioni  di  erogabilita'  o
indicazioni di appropriatezza prescrittiva.  L'elenco  delle  note  e
delle corrispondenti condizioni  di  erogabilita'  o  indicazioni  di
appropriatezza prescrittiva e' contenuto nell'allegato 4D. 
  3. Al solo fine di  consentire  l'applicazione  delle  disposizioni
legislative relative ai limiti di prescrivibilita' delle  prestazioni
per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei  cittadini,  il
nomenclatore  riporta   altresi'   le   prestazioni   di   assistenza
specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche. 
  4. Le regioni e le province autonome disciplinano le  modalita'  di
erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando
l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto  legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 
  5. Sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i  pacchetti  di
prestazioni  orientati  a  finalita'   diagnostica   o   terapeutica,
individuati  con  le  modalita'  indicate  dall'art.  5,   comma   20
dell'Intesa tra il Governo, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per
la salute per gli anni 2014/2016, nel rispetto  della  disciplina  in
materia di partecipazione alla spesa sanitaria.