Art. 15 
 
 
         Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
                    nelle regioni del Mezzogiorno 
 
  1. Nelle regioni Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del
Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento,
forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al  fine  di
migliorare la qualita' dell'azione amministrativa, rafforzare il buon
andamento,  l'imparzialita'  e   l'efficienza   della   loro   azione
amministrativa, nonche' per favorire la diffusione di  buone  prassi,
atte a conseguire piu' elevati  livelli  di  coesione  sociale  ed  a
migliorare i servizi ad essi affidati. 
  2. Le forme di supporto di cui al comma  1,  che  si  affiancano  a
quelle di assistenza e sostegno di  cui  all'articolo  1,  commi  85,
lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel
rispetto delle competenze e responsabilita' dei  soggetti  coinvolti,
avvalendosi  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  in  via
sperimentale, per tre anni a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, a beneficio degli  enti  locali  situati
nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di  tale  periodo,  il
Ministero dell'interno effettua un  monitoraggio  sugli  esiti  della
sperimentazione,  i  cui  risultati  sono  oggetto   di   informativa
nell'ambito della Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 85  e  88,
          della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni: 
              «85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
          con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
          fondamentali: 
              a)   pianificazione   territoriale    provinciale    di
          coordinamento,    nonche'    tutela    e     valorizzazione
          dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
              b) pianificazione dei servizi di  trasporto  in  ambito
          provinciale,  autorizzazione  e  controllo  in  materia  di
          trasporto  privato,  in  coerenza  con  la   programmazione
          regionale, nonche'  costruzione  e  gestione  delle  strade
          provinciali e regolazione della  circolazione  stradale  ad
          esse inerente; 
              c) programmazione provinciale  della  rete  scolastica,
          nel rispetto della programmazione regionale; 
              d)  raccolta  ed  elaborazione  di   dati,   assistenza
          tecnico-amministrativa agli enti locali; 
              e) gestione dell'edilizia scolastica; 
              f) controllo  dei  fenomeni  discriminatori  in  ambito
          occupazionale e  promozione  delle  pari  opportunita'  sul
          territorio provinciale. 
              86. -87. (Omissis) 
              88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i  comuni,
          esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti  di
          gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti
          di servizio e di organizzazione  di  concorsi  e  procedure
          selettive.». 
              - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante
          definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.