(( Art. 15 bis Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La Commissione puo' svolgere attivita' conoscitiva e puo' altresi' procedere, secondo modalita' definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonche' di rappresentanti dei singoli enti territoriali.». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 recante costituzione e funzionamento degli organi regionali come modificato dalla presente legge: «Art. 52 (Commissione parlamentare per le questioni regionali). - La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, e' composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalita'. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione puo' svolgere attivita' conoscitiva e puo' altresi' procedere, secondo modalita' definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonche' di rappresentanti dei singoli enti territoriali. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.».