(( Art. 15 ter 
 
 
                Sanzioni ISTAT per i comuni di minori 
                       dimensioni demografiche 
 
  1. In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico
nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  e
in considerazione della gravosita' degli  adempimenti  richiesti,  in
particolare, ai comuni  di  minori  dimensioni  demografiche,  per  i
comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di
cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo,  relative  alle
inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di  cui
al  Programma  statistico  nazionale  per  il  triennio  2014-2016  e
relativi  aggiornamenti,  sono  sospese  e,  in  caso   di   avvenuta
irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30  novembre  2017,
data entro la quale i comuni stessi devono completare ed  inviare  le
rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle  somme
eventualmente versate a titolo di sanzione. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   11   decreto
          legislativo 6 settembre 1989,  n.  322  recante  norme  sul
          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989: 
              «Art.  11  (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  di  cui   all'art.   7,   sono
          stabilite: 
              a) nella  misura  minima  di  lire  quattrocentomila  e
          massima di lire quattromilioni per le violazioni  da  parte
          di persone fisiche; 
              b) nella misura minima di lire un milione e massima  di
          lire diecimilioni per le violazioni  da  parte  di  enti  e
          societa'. 
              2.   L'accertamento   delle   violazioni,    ai    fini
          dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
          e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
          Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,  che  siano
          venuti a conoscenza della violazione. 
              3. Il competente ufficio di statistica redige  motivato
          rapporto in ordine alla violazione e, previa  contestazione
          degli addebiti agli interessati secondo il procedimento  di
          cui agli articoli 13 e seguenti  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia,  il
          quale procede, ai  sensi  dell'art.  18  e  seguenti  della
          medesima legge.  Dell'apertura  del  procedimento  e'  data
          comunicazione all'ISTAT.».