(( Art. 15 sexies 
 
 
        Intese regionali per la cessione di spazi finanziari 
                          agli enti locali 
 
  1. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, le regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere  disponibili
ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio
ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio  2017,  n.  21,
nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma, comunica, entro il termine  perentorio  del  30  settembre,
agli enti locali interessati i saldi  obiettivo  rideterminati  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema  web  dedicato
al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla
stessa  regione  o  provincia  autonoma,  gli  elementi   informativi
occorrenti  per  la  verifica  del  mantenimento  del  saldo  di  cui
all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  8,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 21 febbraio 2017, n.  21  recante  Regolamento
          recante criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10,
          comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  in  materia
          di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli
          enti locali, ivi incluse le modalita' attuative del  potere
          sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia  o  ritardo  da
          parte delle regioni e delle province autonome di  Trento  e
          di Bolzano: 
              «Art. 2 (Intese regionali). - 1. - 7. Omissis. 
              8. Al fine di favorire  gli  investimenti  nei  settori
          strategici del proprio territorio, le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per  uno  o
          piu' esercizi successivi,  agli  enti  locali  del  proprio
          territorio, spazi finanziari per i quali non e' prevista la
          restituzione negli esercizi successivi. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione
          del  principio  del   pareggio   di   bilancio   ai   sensi
          dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione: 
              «Art. 10  (Ricorso  all'indebitamento  da  parte  delle
          regioni  e  degli   enti   locali).   -   1.   Il   ricorso
          all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle
          province,  delle  citta'  metropolitane  e  delle  province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   e'   consentito
          esclusivamente per finanziare spese di investimento con  le
          modalita' e nei limiti previsti  dal  presente  articolo  e
          dalla legge dello Stato. 
              2.  In  attuazione  del  comma  1,  le  operazioni   di
          indebitamento   sono   effettuate   solo    contestualmente
          all'adozione  di  piani  di  ammortamento  di  durata   non
          superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
          evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui
          singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita'  di
          copertura degli oneri corrispondenti. 
              3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti sono effettuate sulla base  di  apposite  intese
          concluse in ambito regionale che garantiscano,  per  l'anno
          di riferimento, il rispetto del saldo di  cui  all'articolo
          9, comma 1, del complesso  degli  enti  territoriali  della
          regione interessata, compresa la medesima regione. 
              4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
          sono  effettuate  sulla  base  dei  patti  di  solidarieta'
          nazionali.  Resta  fermo  il  rispetto  del  saldo  di  cui
          all'articolo  9,  comma  1,  del   complesso   degli   enti
          territoriali. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
          sono disciplinati criteri e  modalita'  di  attuazione  del
          presente articolo, ivi incluse le modalita'  attuative  del
          potere sostitutivo  dello  Stato,  in  caso  di  inerzia  o
          ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano. Lo schema  del  decreto  e'  trasmesso
          alle Camere per l'espressione del parere delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  i   profili   di   carattere
          finanziario. I pareri sono espressi entro  quindici  giorni
          dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'  essere
          comunque adottato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma  1,  della
          legge 24 dicembre 2012, n.  243  recante  disposizioni  per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione: 
              «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni  e  degli
          enti locali). - 1. I bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,
          delle province, delle citta' metropolitane e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si   considerano   in
          equilibrio quando, sia nella  fase  di  previsione  che  di
          rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
          competenza, tra le entrate finali e le spese  finali,  come
          eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 
              Omissis.».