(( Art. 15 octies 
 
 
                   Disposizioni per lo svolgimento 
                   dell'anno scolastico 2017/2018 
 
  1. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel  senso  che  per  necessita'
aggiuntive  si  intendono  sia  quelle  derivanti  dall'esigenza   di
garantire la regolare prosecuzione delle attivita' didattiche per gli
alunni delle istituzioni scolastiche  di  cui  al  medesimo  articolo
18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessita'  di  garantire
una nuova sede di servizio al  personale  docente  ed  ATA  coinvolto
negli eventi sismici, come disciplinata con  i  contratti  collettivi
integrativi regionali di cui al medesimo articolo  18-bis,  comma  1,
lettera b). 
  2. All'articolo  64  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «2016/2017»,  sono  inserite  le
seguenti: «ed il regolare avvio  delle  stesse  nell'anno  scolastico
2017/2018» e le parole: «fino al  31  agosto  2017»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «sino  alla  data  di  effettiva  attivazione   del
contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2017»; 
  b) al comma 3, la parola: «avvio»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«svolgimento»; 
  c) al comma 4, dopo le parole: «L'acquisizione dei servizi  di  cui
al comma 3» sono inserite le seguenti:  «nelle  regioni  ove  si  sia
verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  18-bis,  comma  1,
          lettera a) e b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189
          recante interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli eventi  sismici  del  2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
              «Art.  18-bis  (Misure  urgenti  per   lo   svolgimento
          dell'anno scolastico 2016/2017). - 1. Per l'anno scolastico
          2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali  di
          cui all'articolo 75, comma 3, del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  300,  con  riferimento  alle  istituzioni
          scolastiche ed educative i cui  edifici,  siti  nelle  aree
          colpite dagli eventi sismici di cui  all'articolo  1,  sono
          stati dichiarati  parzialmente  o  totalmente  inagibili  a
          seguito di  tali  eventi  sismici,  a  quelle  ospitate  in
          strutture temporanee di emergenza e a quelle  che  ospitano
          alunni  sfollati,  al  fine  di  consentire   la   regolare
          prosecuzione delle attivita' didattiche  e  amministrative,
          possono derogare al numero minimo e massimo di  alunni  per
          classe previsto, per ciascun tipo e grado  di  scuola,  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti  delle
          risorse previste al comma 2. Inoltre i  medesimi  dirigenti
          possono: 
              a) istituire con loro decreti,  previa  verifica  delle
          necessita' aggiuntive, ulteriori  posti  di  personale,  da
          attivare sino al termine dell'attivita' didattica dell'anno
          scolastico 2016/2017, ai sensi dell'articolo 1,  comma  69,
          della legge 13 luglio 2015, n. 107,  nonche'  di  personale
          amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); 
              b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale  ATA
          e gli educatori o, per  il  personale  in  servizio  presso
          edifici dichiarati  parzialmente  o  totalmente  inagibili,
          modificare  le  assegnazioni  effettuate,  in  deroga  alle
          procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e
          seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo
          455,  comma  12,  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo  1-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  29  marzo   2016,   n.   42,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2016,
          n.  89.  Tali  assegnazioni  sono  regolate  con  contratto
          collettivo   integrativo   regionale    di    lavoro,    da
          sottoscrivere entro sette giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  al
          fine  di  salvaguardare,  ove  possibile,  la   continuita'
          didattica. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   64   del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  recante  disposizioni
          urgenti in materia finanziaria, iniziative a  favore  degli
          enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
          da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 64 (Servizi  nelle  scuole).  -  1.  Al  fine  di
          consentire  la   regolare   conclusione   delle   attivita'
          didattiche nell'anno scolastico 2016/2017  ed  il  regolare
          avvio  delle  stesse  nell'anno  scolastico  2017/2018,  in
          ambienti  in  cui   siano   garantite   idonee   condizioni
          igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta  la
          convenzione - quadro Consip l'acquisizione dei  servizi  di
          pulizia e degli  altri  servizi  ausiliari,  nonche'  degli
          interventi di mantenimento del decoro e della funzionalita'
          degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed
          educative statali, da  parte  delle  medesime  istituzioni,
          prosegue, con piena salvaguardia dei livelli  occupazionali
          e salariali esistenti,  con  i  soggetti  gia'  destinatari
          degli atti contrattuali attuativi  e  degli  ordinativi  di
          fornitura, sino alla  data  di  effettiva  attivazione  del
          contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro  e  non
          oltre il 31 dicembre 2017. 
              2. (Omissis) 
              3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara
          per l'affidamento dei servizi  di  pulizia  e  degli  altri
          servizi ausiliari di cui al comma 1, da  completarsi  entro
          l'inizio dell'anno  scolastico  2018/2019,  e  al  fine  di
          consentire  il   regolare   svolgimento   delle   attivita'
          didattiche nell'anno scolastico 2017/2018  in  ambienti  in
          cui siano garantite idonee  condizioni  igienico-sanitarie,
          nonche'  di  assicurare  la  tutela  sociale  dei   livelli
          occupazionali dei lavoratori, Consip S.p.A.,  nel  contesto
          del Programma di  razionalizzazione  degli  acquisti  nella
          pubblica amministrazione, svolge, per conto  del  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   la
          procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad  oggetto
          i  servizi  di  cui   all'articolo   58,   comma   5,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  anche
          utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma  14,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e  prevedendo
          una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine,
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  nell'ambito   delle   risorse   disponibili   nei
          pertinenti capitoli di bilancio dello Stato  di  previsione
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, comunica a Consip  S.p.A.  i  fabbisogni,  tenendo
          conto anche delle finalita' occupazionali, con il  relativo
          livello di aggregazione, delle istituzioni  scolastiche  ed
          educative interessate e stipula  il  relativo  contratto  -
          quadro   attraverso   cui   dette   istituzioni   procedono
          all'acquisizione  dei  servizi  mediante  la   stipula   di
          appositi  contratti  attuativi.  Gli  aggiudicatari   della
          procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il
          livello occupazionale esistente, si impegnano  ad  assumere
          il personale gia' utilizzato  dalla  precedente  impresa  o
          societa' affidataria. 
              4. L'acquisizione dei servizi di cui al comma  3  nelle
          regioni ove si sia verificata la prosecuzione  dei  servizi
          di cui al comma 1, nonche' la prosecuzione dei  servizi  di
          pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro
          previsti sino alla scadenza dei contratti  attuativi  della
          Convenzione Consip nei lotti in  cui  questi  ultimi  siano
          ancora  vigenti,  avviene  nei  limiti  di  spesa  previsti
          dall'articolo 58, comma  5,  del  decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni
          di euro per l'esercizio finanziario 2017. 
              Omissis.».