(( Art. 15-bis Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria 1. Al comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 puo' prevedere un limite piu' basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione e' da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere ». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: "Art. 69. Servizio di tesoreria della regione 1. - 8. Omissis. 9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa". Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 puo' prevedere un limite piu' basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione e' da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere. Omissis.".