(( Art. 15-ter 
 
             Interventi per la tutela e il miglioramento 
               della sicurezza ferroviaria e marittima 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007,  n.  162,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  4,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «   alle   reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario  ed  adibite
unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o  suburbani,  nonche'
alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su  tali  reti  »
sono aggiunte le seguenti: « , fino al 30 giugno 2019 »; 
  b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Entro il 31  dicembre  2018,  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le  norme  tecniche  e  gli
standard di sicurezza applicabili alle  reti  funzionalmente  isolate
dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che
operano su tali  reti,  tenendo  conto  delle  caratteristiche  delle
tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di  trasporto,  fermo
restando quanto previsto dai  trattati  internazionali  per  le  reti
isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019,  alle  reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario  nonche'  ai
gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia
di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi  del  presente  comma.
Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta
le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio
sulla  base  di  una  analisi  del  rischio  che  tenga  conto  delle
caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio
di trasporto ». 
  2. A seguito dell'estensione  dei  compiti  attribuiti  all'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia  di  reti
ferroviarie  regionali  ed  al  fine   di   garantire   il   corretto
espletamento delle necessarie ed indifferibili attivita',  essenziali
per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria,  agli
operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  5  agosto  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonche' per  gestire
le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in  materia
di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria derivanti dal cosiddetto
« IV pacchetto ferroviario »,  l'ANSF  medesima  e'  autorizzata,  in
deroga alla normativa vigente, all'assunzione a  tempo  indeterminato
tramite concorso pubblico di 20 unita' complessive di  personale  nel
biennio 2018-2019, da inquadrare nel  livello  iniziale  di  ciascuna
categoria/area. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,  a  decorrere  dal  2018
l'ANSF  e'  autorizzata  all'assunzione  di   11   funzionari   e   9
collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4,  comma
3,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge  n.  101  del  2013,  in  relazione   alle   specifiche
professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza
ferroviaria. 
  4.  A  decorrere  dall'anno  2018  la  Direzione  generale  per  le
investigazioni  ferroviarie   e   marittime   del   Ministero   delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   provvede   a   effettuare   le
investigazioni anche su: 
  a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate  dal  resto  del
sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali,
urbani o suburbani, nonche'  gli  incidenti  che  si  verificano  sui
sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando  i  criteri  e  le
procedure  di  investigazione  definiti  al  capo   V   del   decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162; 
  b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando  i
criteri e  le  procedure  di  investigazione  stabiliti  dal  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 165; 
  c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971  euro
a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori  ferroviari  delle
disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi
di sicurezza ferroviaria sono punite con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il  mancato  adeguamento
alle  misure  di  sicurezza  indicate  nelle   disposizioni   emanate
dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni  giorno  di  ritardo,
successivo al primo, nell'adeguamento alle misure  di  sicurezza,  si
applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  10
per cento della sanzione da applicare ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n.  162  (Attuazione  delle
          direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
          allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 2. Ambito di applicazione. 
              1. Il presente decreto si  applica  all'intero  sistema
          ferroviario italiano con l'esclusione di quanto previsto al
          comma 4 del presente articolo. 
              2.  Il  presente  decreto  riguarda  i   requisiti   di
          sicurezza del sistema ferroviario,  compresa  la  sicurezza
          della gestione dell'infrastruttura e della circolazione,  e
          l'interazione  fra  le  imprese  ferroviarie  e  i  gestori
          dell'infrastruttura. 
              3. Restano ferme le  norme  vigenti  e  le  conseguenti
          competenze degli  Organi  statali  interessati  per  quanto
          riguarda le rispettive materie di  competenza  inerenti  la
          sicurezza,  con  particolare  riferimento  ai  compiti  del
          Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi  e
          soccorso tecnico urgente,  ai  compiti  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero
          delle  infrastrutture  in   materia   di   norme   tecniche
          costruttive delle opere civili, vigilanza  e  ispezioni  su
          sede   ed   opere   d'arte   relative    all'infrastruttura
          ferroviaria nella fase realizzativa della stessa. 
              4. Il presente decreto non si applica: 
              a)  alle  metropolitane,  tram  e  altri   sistemi   di
          trasporto leggero su rotaia; 
              b) alle  reti  funzionalmente  isolate  dal  resto  del
          sistema  ferroviario  ed  adibite  unicamente   a   servizi
          passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese
          ferroviarie che operano esclusivamente su tali  reti,  fino
          al 30 giugno 2019; 
              c) all'infrastruttura  ferroviaria  privata  utilizzata
          esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per  le
          sue operazioni di trasporto di merci; 
              c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che
          operano su  una  propria  rete,  comprese  le  officine  di
          manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora. 
              4-bis. Entro il 31 dicembre 2018,  l'Agenzia  nazionale
          per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua  le  norme
          tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle  reti
          funzionalmente isolate dal resto  del  sistema  ferroviario
          nonche' ai gestori del servizio che operano su  tali  reti,
          tenendo   conto   delle   caratteristiche   delle    tratte
          ferroviarie, dei rotabili  e  del  servizio  di  trasporto,
          fermo restando quanto previsto dai trattati  internazionali
          per le reti isolate transfrontaliere. A  decorrere  dal  30
          giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del
          sistema ferroviario nonche' ai  gestori  del  servizio  che
          operano su tali reti si applicano in materia  di  sicurezza
          le disposizioni adottate ai sensi del presente  comma.  Nel
          rilasciare le autorizzazioni di propria competenza,  l'ANSF
          valuta le misure mitigative  o  compensative  proposte  dai
          gestori del servizio sulla base di una analisi del  rischio
          che  tenga  conto  delle   caratteristiche   della   tratta
          ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto.". 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 3-quinquies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125  (Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni): 
              "Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              1. - 2. Omissis. 
              3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
              a) dell'avvenuta immissione in servizio,  nella  stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
              b)  dell'assenza,  nella  stessa  amministrazione,   di
          idonei  collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti   e
          approvate a partire dal  1°  gennaio  2007,  relative  alle
          professionalita' necessarie anche secondo  un  criterio  di
          equivalenza. 
              3-bis - 3.quater Omissis. 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime
          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla
          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
              Omissis.". 
              Il  capo  V   (Indagini   sugli   incidenti   e   sugli
          inconvenienti) del citato decreto legislativo  n.  162  del
          2007 comprende gli articoli da 18 a 24. 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 recante
          "Attuazione della direttiva  2009/18/CE  che  stabilisce  i
          principi  fondamentali  in  materia  di   inchieste   sugli
          incidenti  nel  settore  del  trasporto  marittimo  e   che
          modifica  le  direttive   1999/35/CE   e   2002/59/CE"   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2011, n. 233. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18  della  legge  7
          luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per  l'adempimento  degli
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea - Legge europea 2015-2016), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 18.  Disposizioni  sanzionatorie  per  i  gestori
          delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per  gli
          operatori del settore nei casi di inosservanza delle  norme
          e  delle  raccomandazioni  dell'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie 
              1. Le inosservanze da parte degli operatori  ferroviari
          delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie (ANSF)  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora: 
              a)   riguardino   la   gestione   della    circolazione
          ferroviaria,  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli
          elementi del sistema ferroviario; 
              b) riguardino  i  requisiti  e  la  qualificazione  del
          personale  impiegato  in  attivita'  di   sicurezza   della
          circolazione ferroviaria; 
              c) riguardino i  certificati  e  le  autorizzazioni  di
          sicurezza rilasciati a norma degli articoli  14  e  15  del
          decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
              1-bis.  Le  inosservanze  da  parte   degli   operatori
          ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia
          di adeguamento dei sistemi di  sicurezza  ferroviaria  sono
          punite con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          20.000 a euro  200.000  per  il  mancato  adeguamento  alle
          misure di sicurezza  indicate  nelle  disposizioni  emanate
          dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni  giorno  di
          ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle  misure
          di   sicurezza,   si    applica    un'ulteriore    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  al  10  per  cento  della
          sanzione da applicare. 
              2. Le inosservanze da parte degli operatori  ferroviari
          degli obblighi  di  fornire  all'ANSF  assistenza  tecnica,
          informazioni o documentazione sono punite con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. 
              3.  L'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione
          delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF,  secondo
          le disposizioni di cui al capo I, sezioni  I  e  II,  della
          legge 24 novembre 1981,  n.  689,  in  quanto  applicabili.
          L'ANSF e il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le
          attivita' di accertamento delle violazioni e di irrogazione
          delle   relative   sanzioni.   Qualora   il   comportamento
          sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema
          ferroviario, l'ANSF puo' adottare le misure cautelari della
          sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo,  o
          inibire  la  circolazione  dei  veicoli  o  l'utilizzo  del
          personale sino alla cessazione delle condizioni  che  hanno
          comportato l'applicazione della misura stessa. 
              4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
          e  nell'ambito   delle   risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali previste a legislazione vigente,  il  personale
          dell'ANSF  incaricato  dalla  stessa   di   espletare   gli
          accertamenti  previsti  assume   nell'esercizio   di   tali
          funzioni la qualifica di pubblico ufficiale. 
              5. Per le procedure conseguenti all'accertamento  delle
          violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale  si
          applicano le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina  un
          dirigente  competente  ad  irrogare  le  sanzioni.  Avverso
          l'accertamento e' ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF
          entro trenta giorni dalla contestazione  o  dalla  notifica
          del provvedimento sanzionatorio. 
              6. La riscossione delle sanzioni e' effettuata ai sensi
          dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              7.  I  proventi  delle  sanzioni  sono  devoluti   allo
          Stato.". 
              Riferimenti normativi: art. 15-quater 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "8.  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   140
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "140.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
          2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
          per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
          pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
          procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
          settori di spesa  relativi  a:  a)  trasporti,  viabilita',
          mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
          e   accessibilita'   delle   stazioni    ferroviarie;    b)
          infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e  alle
          opere  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione;   c)
          ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto  idrogeologico,
          risanamento ambientale e bonifiche; e)  edilizia  pubblica,
          compresa quella scolastica;  f)  attivita'  industriali  ad
          alta  tecnologia   e   sostegno   alle   esportazioni;   g)
          informatizzazione  dell'amministrazione   giudiziaria;   h)
          prevenzione del rischio sismico;  i)  investimenti  per  la
          riqualificazione urbana e per la sicurezza delle  periferie
          delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
          provincia; l) eliminazione delle barriere  architettoniche.
          L'utilizzo del fondo di cui al primo  periodo  e'  disposto
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   in
          relazione ai  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
          centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
          alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
          quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
          data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,  i  decreti
          possono essere adottati  anche  in  mancanza  del  predetto
          parere.  Con  i  medesimi  decreti  sono  individuati   gli
          interventi da finanziare e i relativi  importi,  indicando,
          ove necessario, le modalita' di  utilizzo  dei  contributi,
          sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
          della spesa, anche attraverso  operazioni  finanziarie  con
          oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
          con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di
          sviluppo del Consiglio d'Europa, con la  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa e con  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica.".