(( Art. 15-quinquies 
 
       Modifica all'articolo 703 del codice della navigazione 
 
  1. Il quinto comma dell'articolo 703 del codice  della  navigazione
e' sostituito dai seguenti: 
  «Alla  scadenza  naturale  della  concessione,  il   concessionario
subentrante ha l'obbligo di corrispondere al  concessionario  uscente
il valore di subentro. Ove non diversamente  stabilito  nell'atto  di
concessione, tale valore, per  gli  immobili  e  gli  impianti  fissi
insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree  ivi  ricomprese  per
intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale,  realizzati
dal  concessionario  uscente  con  proprie  risorse,   inseriti   nel
contratto di programma e approvati dall'ENAC, e' pari al valore delle
opere alla data  di  subentro,  al  netto  degli  ammortamenti  e  di
eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni
ascritta ai servizi  soggetti  a  regolazione  tariffaria  rilevabile
dalla contabilita' analitica regolatoria certificata  presentata  dal
concessionario uscente per l'annualita' immediatamente precedente. 
  Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro
sul sedime aeroportuale, realizzati dal  concessionario  uscente  con
proprie risorse e destinati allo svolgimento di attivita'  di  natura
commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano
di proprieta' del demanio dello Stato,  senza  che  sia  dovuto  alla
societa' concessionaria alcun rimborso. 
  Il   concessionario   uscente    e'    obbligato    a    proseguire
nell'amministrazione  dell'esercizio  ordinario  dell'aeroporto  alle
stesse condizioni fissate all'atto di concessione  sino  al  subentro
del nuovo concessionario, previo pagamento  del  relativo  valore  di
subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione
dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio. 
  In  caso  di  subingresso  nella  concessione  ovvero   quando   la
concessione cessa prima del termine di  scadenza,  il  concessionario
che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente  concessionario
il  valore  contabile  residuo  non  ammortizzato  delle  opere   non
amovibili,  come  indicato  nei  periodi  precedenti  riguardanti  la
scadenza naturale della  concessione.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1453 del codice civile. 
  La disciplina  in  materia  di  valore  di  subentro,  rimborsi  ed
indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora
meccanismi per la determinazione di valore di  subentro,  rimborsi  e
indennizzi  siano  gia'  previsti  nelle  convenzioni   di   gestione
aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate ». ))