Art. 15. 
 
         L'Organo federale di controllo sull'amministrazione 
 
    L'Organo federale di controllo sull'amministrazione  e'  composto
da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti  nominati  dal  Consiglio
federale. Il Consiglio federale sceglie tra  i  membri  effettivi  il
Presidente.   I   membri   dell'Organo    federale    di    controllo
sull'amministrazione durano in carica  per  3  (tre)  esercizi,  sono
rieleggibili e possono essere  revocati  solo  per  giusta  causa.  I
membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi. 
    I membri dell'Organo federale di  controllo  sull'amministrazione
devono essere  dotati  di  idonei  requisiti  di  professionalita'  e
competenza.  Il  compenso  e'  determinato  dal  Segretario  federale
all'atto della nomina. 
    L'Organo federale di  controllo  sull'amministrazione  vigila  in
conformita' alle disposizioni di  legge.  Esso  si  riunisce  in  via
ordinaria ogni novanta giorni, anche con mezzi di  telecomunicazione.
Interviene  alle  riunioni  del  Congresso  federale,  del  Consiglio
federale e del Comitato amministrativo  federale,  nei  casi  in  cui
riceva la relativa convocazione. 
    L'Organo federale di controllo sull'amministrazione presenta  una
propria relazione annuale che e' allegata al  rendiconto  della  Lega
per Salvini Premier. 
    I membri dell'Organo federale di  controllo  sull'amministrazione
non possono  rivestire  altre  cariche  all'interno  della  Lega  per
Salvini Premier o delle articolazioni territoriali regionali. 
    Non  possono  essere  nominati  membri  dell'Organo  federale  di
controllo sull'amministrazione coloro  che  rivestono  cariche  nella
Lega  per  Salvini  Premier  o   nelle   articolazioni   territoriali
regionali. 
    Il Consiglio federale vigila sul rispetto di tali requisiti.