Art. 15 
 
                             Detrazioni 
 
  1. Le spese di gestione  e  le  altre  detrazioni  dai  proventi  o
derivanti dall'investimento dei proventi dei  diritti  devono  essere
stabiliti secondo  criteri  oggettivi  e  risultare  ragionevoli,  in
rapporto alle prestazioni fornite che possono comprendere  i  servizi
di cui all'articolo 16. 
  2. Le spese di gestione  e  le  altre  detrazioni  dai  proventi  o
derivanti dall'investimento  dei  proventi  dei  diritti  non  devono
superare i costi giustificati e documentati sostenuti dagli organismi
di gestione collettiva. 
  3. Gli  obblighi  concernenti  la  trasparenza  nell'impiego  degli
importi detratti o compensati per le spese di gestione si applicano a
qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i  costi  di
gestione dei diritti d'autore e diritti connessi.