(Statuto-art. 15)
 
                              Art. 15. 
                              Personale 
 
  1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del CREA e' regolato  dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
anche con riguardo a quanto disposto dall'articolo 69, comma 11,  del
decreto medesimo, dall'articolo 15, comma 1, dall'articolo 26,  comma
4, e dall'articolo 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70,  nonche'  dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca. 
  2. Il CREA puo' assumere operai agricoli il cui rapporto di  lavoro
e' regolato dal contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  per  gli
operai  agricoli  e  florovivaisti  e   dai   contratti   integrativi
provinciali.  L'assunzione  puo'  avvenire  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 58, comma 7-bis, del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, per l'esecuzione di lavori di breve durata,  stagionali,
a  carattere  saltuario  o  connesse  alle  esigenze  delle   aziende
zootecniche.