Art. 15 
 
 
              FSNP, DSAP ed enti di promozione sportiva 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4,  le  FSN,
le DSA e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e  che
svolgono attivita' paralimpica possono essere riconosciuti  dal  CIP.
Il consiglio nazionale,  entro 6  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, emana un regolamento che preveda i requisiti per il
suddetto riconoscimento su istanza dei predetti enti. Le  FSNP  e  le
DSAP devono  attenersi,  per  la  sola  attivita'  paralimpica,  alle
deliberazioni   e   gli   indirizzi   dell'IPC,   delle   federazioni
internazionali paralimpiche e del CIP. 
  2. Le FSN, le DSA e gli enti di promozione  riconosciuti  ai  sensi
del comma 1 sono tenuti a presentare ogni anno alla giunta  nazionale
un preventivo finanziario ed un  rendiconto  finanziario  consuntivo,
nonche' una relazione documentata, in ordine ai  contributi  ricevuti
dal CIP.  Tale  documentazione  costituisce  elemento  da  tenere  in
considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi. 
  3. La giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso
o  gli  accertamenti   svolti,   riscontri   irregolarita'   relative
all'utilizzazione  dei  finanziamenti  per  attivita'  o  spese   non
attinenti alle finalita' degli enti, adotta i provvedimenti necessari
e puo' proporre al consiglio nazionale la sospensione o la  riduzione
dei contributi e, nei casi piu' gravi, la revoca  del  riconoscimento
di cui al comma 1. 
  4. Fermi restando i riconoscimenti gia' deliberati  all'entrata  in
vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 e salvo quanto  previsto  al
comma 1, il CIP non puo' procedere al riconoscimento di  FSP,  DSP  o
altri enti, per  attivita'  paralimpiche  che  rientrano  tra  quelle
svolte da FSN e DSA. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti alla legge 7 agosto, 2015, n.  124,
          si veda nelle note all'art. 1.