Art. 15 
 
          Formazione del personale da destinare all'estero 
 
  1. Per garantire la qualita', l'efficacia e la coerenza del sistema
della  formazione  italiana  nel  mondo,  con  il  decreto   di   cui
all'articolo  14  sono  stabilite  le  modalita'   della   formazione
propedeutica  alla  destinazione  all'estero  e  delle  attivita'  di
formazione in servizio del personale da destinare all'estero. 
  2. Le scuole statali all'estero concorrono al sistema nazionale  di
formazione  del   personale   della   scuola,   ospitando   attivita'
propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.