Art. 15 Formazione del personale da destinare all'estero 1. Per garantire la qualita', l'efficacia e la coerenza del sistema della formazione italiana nel mondo, con il decreto di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalita' della formazione propedeutica alla destinazione all'estero e delle attivita' di formazione in servizio del personale da destinare all'estero. 2. Le scuole statali all'estero concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attivita' propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.