Art. 15 
 
                             Avanzamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1291: 
      1) al comma 1: 
        1.1.)  alla  lettera  d),  le  parole:  «aiutante   sostituto
ufficiale di pubblica  sicurezza»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«maggiore»; 
        1.2.) dopo la lettera d) e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)
luogotenente»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al luogotenente puo' essere attribuita la qualifica  di  carica
speciale.»; 
    b) all'articolo 1292: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b)  a  scelta,  per  i  gradi  di  maresciallo  maggiore   e
luogotenente.». 
      2) la lettera c) e' soppressa; 
    c) all'articolo 1293: 
      1) al comma 1, le parole: «, per  l'avanzamento  a  maresciallo
aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e' stabilito in 8
anni.» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilito in: 
        a) 8 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore; 
        b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    d) l'articolo 1294 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  1294   (Condizioni   particolari   per   l'avanzamento   dei
marescialli capo). - 1. I periodi minimi di  attribuzioni  specifiche
per l'avanzamento da maresciallo capo  a  maresciallo  maggiore  sono
determinati in un anno di comando  di  stazione  o  di  altra  unita'
organizzativa  individuata,  ovvero  di  impiego  in   incarichi   di
specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado  di
maresciallo o maresciallo ordinario. 
  2. Gli incarichi utili al compimento del  periodo  di  attribuzione
specifica di cui al comma 1 sono  stabiliti  con  determinazione  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; 
    e) l'articolo 1295 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1295 (Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore).
1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo  maggiore  sono
cosi' determinate: 
    a) il primo terzo dei marescialli capo  iscritti  nel  quadro  di
avanzamento a scelta e' promosso al  grado  superiore  in  ordine  di
ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del
periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293; 
    b)  i  restanti  marescialli  capo  sono  sottoposti  a   seconda
valutazione  per  l'avanzamento  all'epoca  della  formazione   delle
corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 
      1) la prima meta' e' promossa, in ordine di ruolo, con un  anno
di  ritardo  rispetto  al  periodo  minimo  di  permanenza   previsto
dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo
da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma
della lettera a); 
      2) la seconda meta', previo giudizio di idoneita', in ordine di
ruolo, e' promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo
di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel  ruolo
dopo i marescialli capo da promuovere in  seconda  valutazione  nello
stesso anno, secondo la norma del numero 1). 
  2. I marescialli capo esclusi  dalle  aliquote  di  valutazione  ai
sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta  prendono  posto,
se  idonei,  a  seconda  del  punteggio  globale   attribuito   nella
graduatoria di merito dei  parigrado  con  i  quali  sarebbero  stati
valutati  in  assenza  delle  cause  impeditive.  In  relazione  alla
posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalita' indicate
nel comma 1.»; 
    f) dopo l'articolo 1295 e' inserito il seguente: 
  «Art.1295-bis (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente). - 1.
I  marescialli  maggiori  giudicati  idonei  e  iscritti  nel  quadro
d'avanzamento "a scelta" sono promossi, in ordine di ruolo, al  grado
superiore nel limite dei posti disponibili. 
  2. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente sono ammessi
i marescialli maggiori: 
    a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado; 
    b) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero
delle promozioni annuali da conferire, con riferimento alle  aliquote
di valutazione determinate negli anni precedenti; 
  3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente e' stabilito
in misura non superiore a 1/47 dell'organico del  ruolo  ispettori  e
periti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2. 
  4. La commissione di cui all'articolo  1047  valuta  i  marescialli
maggiori di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti  dall'articolo
1059. Tra i titoli assume rilevanza preferenziale  il  comando  della
tenenza e della stazione territoriale. 
  5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello
del  compimento  del  periodo  minimo  di  anzianita'  di  permanenza
previsto all'articolo 1293, comma 1, lettera b). Per il personale  di
cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza nell'anno  in
cui risulta utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.»; 
    g) all'articolo 1296, comma 1, le parole:  «marescialli  aiutanti
sostituiti ufficiali di pubblica  sicurezza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «luogotenenti» e la parola: «speciale» e' sostituita  dalla
seguente: «normale»; 
    h) l'articolo 1324 e' abrogato; 
    i) dopo l'articolo 1325 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1325-bis (Attribuzione della qualifica di carica speciale  ai
luogotenenti dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di  carica
speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte dalla commissione di cui  all'articolo  1047,  ai  luogotenenti
che: 
    a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado; 
    b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; 
    c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione
caratteristica,  la  qualifica  di  almeno  "eccellente"  o  giudizio
equivalente; 
    d) nell'ultimo biennio  non  abbiano  riportato  alcuna  sanzione
disciplinare piu' grave del "rimprovero". 
  2. La qualifica e' conferita dal giorno  successivo  a  quello  del
compimento del periodo minimo di anzianita' di  grado  di  permanenza
previsto al precedente comma. 
  3. Per il personale: 
    a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera  b),  la
qualifica e' conferita con la stessa decorrenza  attribuita  ai  pari
grado con i quali sarebbe  stato  valutato  in  assenza  della  causa
impeditiva,  riacquistando  l'anzianita'   relativa   precedentemente
posseduta; 
    b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d),
la qualifica e' conferita dal giorno successivo  al  maturamento  dei
requisiti richiesti.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1291, 1292,  1293,
          1294, 1295, 1295-bis,  1296,  1324,  1325  e  1325-bis  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (per  l'argomento
          v. nelle note alle premesse) come modificati  dal  presente
          decreto: 
              Art.  1291  (Articolazione  della  carriera).  -   1.Lo
          sviluppo  di  carriera  degli   ispettori   dell'Arma   dei
          carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici: 
              a) maresciallo; 
              b) maresciallo ordinario; 
              c) maresciallo capo; 
              d) maresciallo maggiore; 
              e) luogotenente. 
              2. Al luogotenente puo' essere attribuita la  qualifica
          di carica speciale. 
              Art. 1292 (Forme  di  avanzamento).  -  1.L'avanzamento
          avviene: 
              a) ad anzianita', per i gradi di maresciallo  ordinario
          e maresciallo capo; 
              b) a scelta, per i  gradi  di  maresciallo  maggiore  e
          luogotenenti. 
              c) (soppressa). 
              Art. 1293 (Periodi minimi di permanenza nel  grado).  -
          1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per
          l'inserimento nell'aliquota  di  valutazione  a  scelta  e'
          stabilito in: 
              a) 8 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore; 
              b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente. 
              2. (abrogato). 
              3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto
          per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: 
              a) 2 anni per l'avanzamento  al  grado  di  maresciallo
          ordinario; 
              b) 7 anni per l'avanzamento  al  grado  di  maresciallo
          capo." 
              "Art.  1296  (Avanzamento  a  sottotenente).  -  1.   I
          luogotenenti dell'Arma dei carabinieri  possono  conseguire
          la promozione per  meriti  eccezionali  e  per  benemerenze
          d'istituto nel grado  di  sottotenente  del  ruolo  normale
          degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 
              2. La proposta di avanzamento e' formulata  secondo  le
          norme di cui agli articoli 1062 e 1063.".