Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 55-quater del  decreto  legislativo  30  marzo
                            2001, n. 165 
 
  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera  f)  sono  inserite  le  seguenti:
«f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento,  ai
sensi dell'articolo 54, comma 3; 
  f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di
cui all'articolo 55-sexies, comma 3; 
  f-quater)  la  reiterata  violazione  di  obblighi  concernenti  la
prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede
disciplinare,  della  sospensione  dal  servizio   per   un   periodo
complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; 
  f-quinquies)  insufficiente  rendimento,  dovuto   alla   reiterata
violazione degli  obblighi  concernenti  la  prestazione  lavorativa,
stabiliti  da  norme  legislative  o  regolamentari,  dal   contratto
collettivo    o    individuale,    da    atti     e     provvedimenti
dell'amministrazione  di  appartenenza,  e  rilevato  dalla  costante
valutazione negativa della performance  del  dipendente  per  ciascun
anno dell'ultimo triennio,  resa  a  tali  specifici  fini  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  n.  150  del
2009.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi
in cui le condotte punibili con il licenziamento  sono  accertate  in
flagranza,  si  applicano  le  previsioni  dei  commi  da   3-bis   a
3-quinquies.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art.  55-quater  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  55-quater  (Licenziamento  disciplinare).  -  1.
          Ferma la disciplina in tema  di  licenziamento  per  giusta
          causa o per giustificato motivo e salve  ulteriori  ipotesi
          previste dal contratto collettivo, si applica  comunque  la
          sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: 
              a)  falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,
          mediante l'alterazione dei  sistemi  di  rilevamento  della
          presenza  o  con  altre   modalita'   fraudolente,   ovvero
          giustificazione  dell'assenza  dal  servizio  mediante  una
          certificazione medica falsa o che  attesta  falsamente  uno
          stato di malattia; 
              b) assenza  priva  di  valida  giustificazione  per  un
          numero di giorni, anche non continuativi, superiore  a  tre
          nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni
          nel corso degli ultimi dieci anni  ovvero  mancata  ripresa
          del servizio, in caso di assenza ingiustificata,  entro  il
          termine fissato dall'amministrazione; 
              c) ingiustificato rifiuto  del  trasferimento  disposto
          dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; 
              d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini
          o in occasione dell'instaurazione del  rapporto  di  lavoro
          ovvero di progressioni di carriera; 
              e)  reiterazione  nell'ambiente  di  lavoro  di   gravi
          condotte aggressive o moleste o minacciose o  ingiuriose  o
          comunque  lesive  dell'onore  e  della  dignita'  personale
          altrui; 
              f) condanna penale definitiva, in relazione alla  quale
          e' prevista l'interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici
          ovvero l'estinzione, comunque denominata, del  rapporto  di
          lavoro. 
              f-bis) gravi  o  reiterate  violazioni  dei  codici  di
          comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3; 
              f-ter)  commissione  dolosa,  o   gravemente   colposa,
          dell'infrazione di cui all'art. 55-sexies, comma 3; 
              f-quater)   la   reiterata   violazione   di   obblighi
          concernenti   la   prestazione   lavorativa,   che    abbia
          determinato l'applicazione,  in  sede  disciplinare,  della
          sospensione  dal  servizio  per  un   periodo   complessivo
          superiore a un anno nell'arco di un biennio; 
              f-quinquies)  insufficiente  rendimento,  dovuto   alla
          reiterata  violazione   degli   obblighi   concernenti   la
          prestazione lavorativa, stabiliti da  norme  legislative  o
          regolamentari, dal contratto collettivo o  individuale,  da
          atti e provvedimenti dell'amministrazione di  appartenenza,
          e  rilevato  dalla  costante  valutazione  negativa   della
          performance del dipendente  per  ciascun  anno  dell'ultimo
          triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'art.  3,
          comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
              1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in
          servizio qualunque modalita' fraudolenta posta  in  essere,
          anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente
          in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la
          quale il dipendente presta attivita'  lavorativa  circa  il
          rispetto  dell'orario  di  lavoro   dello   stesso.   Della
          violazione  risponde  anche  chi  abbia  agevolato  con  la
          propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. 
              2. (abrogato). 
              3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a),  d),  e)  ed
          f), il licenziamento e' senza preavviso. Nei casi in cui le
          condotte punibili con il licenziamento  sono  accertate  in
          flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis  a
          3-quinquies. 
              3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa
          attestazione  della  presenza  in  servizio,  accertata  in
          flagranza ovvero mediante strumenti di  sorveglianza  o  di
          registrazione degli accessi  o  delle  presenze,  determina
          l'immediata  sospensione  cautelare  senza  stipendio   del
          dipendente, fatto salvo il diritto  all'assegno  alimentare
          nella  misura  stabilita  dalle  disposizioni  normative  e
          contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione
          dell'interessato.   La   sospensione   e'   disposta    dal
          responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o,
          ove ne venga a conoscenza per primo,  dall'ufficio  di  cui
          all'art. 55-bis, comma 4, con  provvedimento  motivato,  in
          via immediata e comunque entro quarantotto ore dal  momento
          in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza.  La
          violazione di  tale  termine  non  determina  la  decadenza
          dall'azione   disciplinare    ne'    l'inefficacia    della
          sospensione    cautelare,    fatta    salva     l'eventuale
          responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile. 
              3-ter. Con il  medesimo  provvedimento  di  sospensione
          cautelare di cui al  comma  3-bis  si  procede  anche  alla
          contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla
          convocazione del  dipendente  dinanzi  all'Ufficio  di  cui
          all'art. 55-bis, comma 4. Il dipendente e'  convocato,  per
          il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno
          quindici giorni e puo' farsi assistere  da  un  procuratore
          ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
          il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data
          dell'audizione, il dipendente convocato  puo'  inviare  una
          memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo  e  assoluto
          impedimento,  formulare  motivata  istanza  di  rinvio  del
          termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non
          superiore a cinque giorni. Il differimento  del  termine  a
          difesa del dipendente puo' essere disposto solo  una  volta
          nel  corso  del   procedimento.   L'Ufficio   conclude   il
          procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da  parte
          del  dipendente,  della  contestazione  dell'addebito.   La
          violazione dei suddetti termini,  fatta  salva  l'eventuale
          responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non
          determina  la  decadenza   dall'azione   disciplinare   ne'
          l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non  risulti
          irrimediabilmente compromesso  il  diritto  di  difesa  del
          dipendente e non sia superato il termine per la conclusione
          del procedimento di cui all'art. 55-bis, comma 4. 
              3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis,  la  denuncia
          al pubblico ministero e  la  segnalazione  alla  competente
          procura regionale della Corte  dei  conti  avvengono  entro
          quindici giorni dall'avvio del  procedimento  disciplinare.
          La Procura della Corte dei conti,  quando  ne  ricorrono  i
          presupposti, emette invito a dedurre per  danno  d'immagine
          entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della  procedura   di
          licenziamento. L'azione di responsabilita'  e'  esercitata,
          con le modalita' e  nei  termini  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro  i
          centoventi   giorni   successivi   alla   denuncia,   senza
          possibilita' di proroga. L'ammontare del danno  risarcibile
          e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in
          relazione  alla  rilevanza  del  fatto  per  i   mezzi   di
          informazione  e  comunque  l'eventuale  condanna  non  puo'
          essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio  in
          godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 
              3-quinquies. Nei casi di cui  al  comma  3-bis,  per  i
          dirigenti  che  abbiano  acquisito  conoscenza  del  fatto,
          ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale,  per  i
          responsabili di servizio competenti,  l'omessa  attivazione
          del  procedimento  disciplinare  e  l'omessa  adozione  del
          provvedimento di sospensione cautelare, senza  giustificato
          motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il
          licenziamento  e  di  esse  e'  data  notizia,   da   parte
          dell'ufficio competente per il  procedimento  disciplinare,
          all'Autorita' giudiziaria ai fini  dell'accertamento  della
          sussistenza di eventuali reati.».