Art. 15 
 
         Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
                    nelle regioni del Mezzogiorno 
 
  1. Nelle regioni Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del
Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento,
forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al  fine  di
migliorare la qualita' dell'azione amministrativa, rafforzare il buon
andamento,  l'imparzialita'  e   l'efficienza   della   loro   azione
amministrativa, nonche' per favorire la diffusione di  buone  prassi,
atte a conseguire piu' elevati  livelli  di  coesione  sociale  ed  a
migliorare i servizi ad essi affidati. 
  2. Le forme di supporto di cui al comma  1,  che  si  affiancano  a
quelle di assistenza e sostegno di  cui  all'articolo  1,  commi  85,
lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel
rispetto delle competenze e responsabilita' dei  soggetti  coinvolti,
avvalendosi  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  in  via
sperimentale, per tre anni a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, a beneficio degli  enti  locali  situati
nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di  tale  periodo,  il
Ministero dell'interno effettua un  monitoraggio  sugli  esiti  della
sperimentazione,  i  cui  risultati  sono  oggetto   di   informativa
nell'ambito della Conferenza Stato - Citta' ed autonomie  locali,  di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.