Art. 15 Tariffe 1. Sono a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento delle seguenti attivita': a) rilascio di valutazione tecnica europea (ETA) di cui all'articolo 7, comma 1; b) valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 16; c) vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione di cui all'articolo 17. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'Organismo unico nazionale italiano di accreditamento, nonche' i termini, i criteri di riparto e le modalita' di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni tre anni.