Art. 15 
 
 
                               Tariffe 
 
  1. Sono a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento
delle seguenti attivita': 
    a)  rilascio  di  valutazione  tecnica  europea  (ETA)   di   cui
all'articolo 7, comma 1; 
    b)  valutazione,  autorizzazione,  notifica  e  controllo   degli
Organismi di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 16; 
    c) vigilanza sul  mercato  e  nei  cantieri  per  i  materiali  e
prodotti da costruzione di cui all'articolo 17. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo  economico,
del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le  attivita'  di
cui al comma 1, ad  esclusione  di  quelle  relative  alle  attivita'
svolte dall'Organismo unico  nazionale  italiano  di  accreditamento,
nonche' i termini, i criteri di riparto e le modalita' di  versamento
delle medesime tariffe  ad  appositi  capitoli  dell'entrata  per  la
successiva riassegnazione. Le  predette  tariffe,  determinate  sulla
base del costo effettivo del servizio, sono  aggiornate  almeno  ogni
tre anni.