Art. 15 
 
               Verifiche relative agli aiuti illegali 
                  oggetto di decisione di recupero 
 
  1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni,  ai  sensi  del
quale nessuno puo' beneficiare di aiuti se  rientra  tra  coloro  che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un
conto bloccato gli aiuti che lo  Stato  e'  tenuto  a  recuperare  in
esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che
dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili  con  il  mercato
interno,  il  Registro  nazionale  aiuti,   sulla   base   dei   dati
identificativi   del   soggetto   beneficiario   inseriti   per    la
registrazione dell'aiuto individuale, genera  la  Visura  Deggendorf.
Tale documento consente di  accertare  se  un  determinato  soggetto,
identificato tramite il codice fiscale, rientra  o  meno  nell'elenco
dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione  degli  aiuti  oggetto   di
decisione di recupero della Commissione europea. 
  2. La Visura Deggendorf  e'  rilasciata  ai  fini  delle  verifiche
propedeutiche alla concessione degli aiuti di  Stato  e  degli  aiuti
SIEG  ai  sensi  dell'articolo  13  e  deve,  in  ogni  caso,  essere
effettuata  dal  Soggetto  concedente  nell'ambito  delle   attivita'
inerenti alle verifiche propedeutiche alla  erogazione  dei  predetti
aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito  web
del  registro.  Fatti  salvi  gli  aiuti  di  cui  all'articolo   10,
l'avvenuta   acquisizione   della   Visura   Deggendorf    ai    fini
dell'erogazione   deve   essere    espressamente    menzionata    nei
provvedimenti che dispongono l'erogazione di  aiuti  di  Stato  e  di
aiuti SIEG. 
  3. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4,  sono  resi
disponibili  gli  schemi  di  dettaglio  contenenti  le  informazioni
riportate nella Visura Deggendorf. 
  4. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza
delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti  ai  sensi
del presente articolo rimane in capo  al  Soggetto  concedente  o  ai
soggetti di cui all'articolo 10, comma 2,  che  hanno  provveduto  ad
inserire le informazioni nel registro stesso. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 46 della  citata  legge
          24 dicembre 2012, n. 234: 
              «Art. 46 (Divieto di concessione di aiuti  di  Stato  a
          imprese  beneficiarie  di  aiuti  di  Stato  illegali   non
          rimborsati). - 1. Nessuno  puo'  beneficiare  di  aiuti  di
          Stato  se  rientra  tra  coloro  che  hanno   ricevuto   e,
          successivamente, non rimborsato o depositato  in  un  conto
          bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a  recuperare  in
          esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art.  16
          del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
          2015. 
              2. Le amministrazioni  che  concedono  aiuti  di  Stato
          verificano che i beneficiari non rientrino tra  coloro  che
          hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non   rimborsato   o
          depositato in un conto  bloccato  aiuti  che  lo  Stato  e'
          tenuto a recuperare  in  esecuzione  di  una  decisione  di
          recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE)  2015/1589
          del Consiglio, del 13  luglio  2015.  A  decorrere  dal  1°
          luglio 2017, la predetta verifica e' effettuata  attraverso
          l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui
          all'art. 52. 
              3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono  in
          possesso forniscono, ove richieste,  le  informazioni  e  i
          dati necessari alle verifiche e  ai  controlli  di  cui  al
          presente  articolo  alle  amministrazioni   che   intendono
          concedere aiuti. 
              4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata
          mediante  l'acquisizione  di  dichiarazioni  effettuate  ai
          sensi dell'art.  47  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  le  amministrazioni
          concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla
          veridicita' delle dichiarazioni medesime.».