Art. 15 Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero 1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, ai sensi del quale nessuno puo' beneficiare di aiuti se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Deggendorf. Tale documento consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea. 2. La Visura Deggendorf e' rilasciata ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti SIEG ai sensi dell'articolo 13 e deve, in ogni caso, essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle attivita' inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatti salvi gli aiuti di cui all'articolo 10, l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG. 3. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella Visura Deggendorf. 4. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo al Soggetto concedente o ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 46 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «Art. 46 (Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati). - 1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica e' effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52. 3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti. 4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni medesime.».