Art. 15 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'E.N.A.C. provvede ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti all'E.N.A.C., ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.