Art. 15 
 
                              Garanzie 
 
  1. L'esecuzione dei contratti di  importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c)  e'  garantita
da fideiussione per il 10 per cento dell'importo contrattuale. 
  2.  La  sede  estera  puo'  chiedere  la  prestazione  di  garanzie
fideiussorie: 
    a) per l'esecuzione di contratti di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), per il 10 per  cento
dell'importo contrattuale; 
    b) per la partecipazione alle procedure di selezione di contratti
regolati dal presente regolamento, per il 2 per cento dell'importo  a
base di gara. 
  3. Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere,  a  scelta
dell'aggiudicatario o dell'offerente, bancarie  o  assicurative,  con
espressa rinuncia  del  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore principale e  con  operativita'  entro  quindici  giorni,  a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
  4. I documenti di gara e contrattuali prevedono che la garanzia  di
esecuzione sia escussa dalla sede  estera  in  caso  di  frode  o  di
inadempimento imputabile all'esecutore. La garanzia  dell'offerta  di
cui  al  comma  2,  lettera  b),  e'  escussa  in  caso  di   mancata
stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario. 
  5. Le garanzie di cui al comma 1 e al comma  2,  lettera  a),  sono
progressivamente     svincolate     a     misura     dell'avanzamento
dell'esecuzione,  nel   limite   massimo   dell'ottanta   per   cento
dell'importo garantito, l'ammontare residuo e' svincolato  a  seguito
della verifica della regolare esecuzione. 
  6.  Le  garanzie  di  cui  al  comma  2,   lettera   b),   prestate
dall'affidatario sono svincolate  automaticamente  al  momento  della
sottoscrizione  del  contratto;   le   garanzie   fornite   dai   non
aggiudicatari     sono     svincolate     entro     trenta     giorni
dall'aggiudicazione.