Art. 15 Garanzie 1. L'esecuzione dei contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c) e' garantita da fideiussione per il 10 per cento dell'importo contrattuale. 2. La sede estera puo' chiedere la prestazione di garanzie fideiussorie: a) per l'esecuzione di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), per il 10 per cento dell'importo contrattuale; b) per la partecipazione alle procedure di selezione di contratti regolati dal presente regolamento, per il 2 per cento dell'importo a base di gara. 3. Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere, a scelta dell'aggiudicatario o dell'offerente, bancarie o assicurative, con espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operativita' entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 4. I documenti di gara e contrattuali prevedono che la garanzia di esecuzione sia escussa dalla sede estera in caso di frode o di inadempimento imputabile all'esecutore. La garanzia dell'offerta di cui al comma 2, lettera b), e' escussa in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario. 5. Le garanzie di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito, l'ammontare residuo e' svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione. 6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), prestate dall'affidatario sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; le garanzie fornite dai non aggiudicatari sono svincolate entro trenta giorni dall'aggiudicazione.