Art. 15 Entrata in vigore 1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato entrano in vigore dalla data della decisione della Commissione europea. 2. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 3 A dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 3 A dell'Allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore. 4. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2017 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 903