Art. 15 
 
 
               Contenuto e durata dell'autorizzazione 
 
  1. L'autorizzazione alla sperimentazione  su  strada,  copia  della
quale deve essere conservata  a  bordo  del  veicolo  e  deve  essere
esibita a richiesta degli organi  di  polizia  stradale  in  caso  di
controllo, indica: 
  a) l'elenco dei veicoli a guida automatica autorizzati alle  prove,
con  l'individuazione  del  rispettivo   proprietario,   identificati
mediante numero di telaio; nel caso di prove di validazione su strada
che non facciano uso di un veicolo omologato e  impieghino  un  nuovo
modello precedente l'avvio della produzione in serie, sara' cura  del
richiedente apporre un numero di telaio specifico seguendo gli stessi
criteri utilizzati per i veicoli di normale produzione; 
  b) gli ambiti stradali e le relative condizioni meteorologiche,  di
visibilita', di strada e traffico, in cui  ciascun  veicolo  autonomo
potra' circolare, con l'indicazione, per ogni  ambito,  delle  tratte
infrastrutturali ammesse e delle eventuali limitazioni temporali  con
riferimento a determinati periodi o giorni dell'anno; 
  c) l'elenco nominativo dei  conducenti  del  veicolo  automatizzato
ammessi allo svolgimento delle prove su strada. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha la durata  di  un  anno  e
puo' essere rinnovata a richiesta del  titolare  dell'autorizzazione.
Alla richiesta di rinnovo,  da  presentare  con  anticipo  di  almeno
trenta  giorni  rispetto  alla   scadenza   dell'autorizzazione,   il
richiedente deve allegare: 
  a) il rapporto sulle sperimentazioni  effettuate,  per  il  periodo
decorso fino a trenta giorni prima della presentazione; 
  b) il contratto di assicurazione per il nuovo periodo,  rispondente
ai requisiti di cui all'art. 19, con entrata in  vigore  condizionata
al rinnovo dell'autorizzazione; 
  c) l'aggiornamento  della  descrizione  delle  tecnologie  e  delle
prestazioni del veicolo; 
  d) l'eventuale richiesta di estensione a nuovi ambiti stradali e  a
nuove   infrastrutture,   ovvero   a   nuove   condizioni    esterne,
documentando,  tramite  il  relativo  nullaosta,  la   disponibilita'
dell'Ente proprietario; 
  e) l'elenco  aggiornato  dei  veicoli  a  guida  automatica  e  dei
conducenti. 
  3. Durante il periodo di  validita'  l'autorizzazione  puo'  essere
estesa,  a  richiesta  motivata  del  titolare   dell'autorizzazione,
qualora si renda necessario integrare la  sperimentazione  con  nuovi
veicoli, nuovi conducenti, nuove tratte infrastrutturali o condizioni
esterne. In  questi  casi  il  titolare  presenta  la  documentazione
prevista all'art. 11 per i soli elementi aggiuntivi.