(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
                          Periodo di prova 
 
    1. Il dipendente assunto in servizio  a  tempo  indeterminato  e'
soggetto ad un periodo di prova  la  cui  durata  e'  stabilita  come
segue: 
      a)  due  mesi  per  i  dipendenti  inquadrati  nell'area  prima
prevista dai precedenti CCNL dei Ministeri,  delle  agenzie  fiscali,
del  CNEL;  nell'area  A  del  precedente  CCNL  enti  pubblici   non
economici; nella categoria  prima  del  CCNL  AGID;  nella  categoria
A-operatore dell'ENAC; 
      b) quattro mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree
previste dai precedenti CCNL dei Ministeri,  delle  agenzie  fiscali,
del CNEL, degli enti pubblici non economici; nelle restanti categorie
di AGID; nelle categorie B-collaboratore e C-funzionario dell'ENAC; 
      c) sei mesi per il personale dell'area operativa dell'ENAC. 
    2.  Sono  esonerati  dal  periodo  di  prova,  con  il   consenso
dell'interessato, i dipendenti  che  lo  abbiano  gia'  superato  nel
medesimo profilo professionale oppure in  corrispondente  profilo  di
altra amministrazione pubblica,  anche  di  diverso  comparto.  Sono,
altresi', esonerati dal periodo  di  prova,  con  il  consenso  degli
stessi, i dipendenti che risultino vincitori di  procedure  selettive
per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di
ruolo, presso la medesima amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  22,
comma 15 del decreto legislativo n. 75/2017. 
    3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si  tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato. 
    4. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi di assenza previsti dalla legge  o  dal  CCNL.  In
caso di malattia il dipendente  ha  diritto  alla  conservazione  del
posto per un periodo  massimo  di  sei  mesi,  decorso  il  quale  il
rapporto puo' essere risolto. In caso  di  infortunio  sul  lavoro  o
malattia  derivante  da  causa  di  servizio  si  applica  l'art.  39
(infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). 
    5. Le assenze riconosciute come causa di  sospensione,  ai  sensi
del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto
per i dipendenti non in prova. 
    6. Decorsa la meta' del periodo di  prova  ciascuna  delle  parti
puo' recedere dal rapporto in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi  i
casi di sospensione previsti  dal  comma  4.  Il  recesso  opera  dal
momento   della   comunicazione   alla   controparte.   Il    recesso
dell'amministrazione deve essere motivato. 
    7. Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro
sia stato risolto, il dipendente si intende  confermato  in  servizio
con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione. 
    8. In caso  di  recesso,  la  retribuzione  e'  corrisposta  fino
all'ultimo giorno  di  effettivo  servizio  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' ove maturati. 
    9. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. 
    10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore  di  concorso,
durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto,
senza retribuzione, presso l'amministrazione di  provenienza  per  un
arco temporale pari alla durata  del  periodo  di  prova  formalmente
prevista     dalle      disposizioni      contrattuali      applicate
nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato  superamento
della prova o per recesso di una delle parti,  il  dipendente  stesso
rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di
provenienza. 
    11. La disciplina del comma 10 non si  applica  al  dipendente  a
tempo indeterminato, vincitore di  concorso,  che  non  abbia  ancora
superato il periodo di prova nell'amministrazione di appartenenza.