(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 14)
                              Art. 14. 
     Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
 
    1.  Fatta  salva  la  sospensione  cautelare  disposta  ai  sensi
dell'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto  legislativo  165/2001,
l'amministrazione,  laddove  riscontri  la  necessita'  di  espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal
servizio  e  dalla  retribuzione,  puo'  disporre,  nel   corso   del
procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo
di tempo non superiore  a  trenta  giorni,  con  conservazione  della
retribuzione. 
    2.  Quando  il  procedimento  disciplinare  si  conclude  con  la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio  con  privazione
della retribuzione, il periodo dell'allontanamento  cautelativo  deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la  privazione  della
retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 
    3. Il periodo trascorso in  allontanamento  cautelativo,  escluso
quello computato come sospensione dal servizio,  e'  valutabile  agli
effetti dell'anzianita' di servizio.