Art. 015 Proroga dei mutui dei comuni e dell'indennita' di funzione a favore dei sindaci 1. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: (( "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"; )) b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "per la durata di due anni" sono sostituite dalle seguenti: (( "per la durata di tre anni"». )) 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate dal Commissario straordinario, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all'entrata del bilancio dello Stato».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 44, commi 1 e 2-bis del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito , con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: "Art. 44. Disposizioni in materia di contabilita' e bilancio 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonche' alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'art. 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi; 2. Omissis 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'art. 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.