Art. 15 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
  1. La valutazione dei titoli e' limitata ai titoli  posseduti  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione ai concorsi. 
  2. Nell'ambito delle categorie di titoli  indicati  negli  articoli
19, 24 e 30 del presente decreto, la commissione esaminatrice,  nella
riunione  precedente  l'inizio  della  correzione  degli   elaborati,
determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi
e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le  determinazioni  assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale  della  Commissione
esaminatrice  sul  sito,  unitamente  alla  data  di   inizio   della
valutazione dei titoli. 
  3.  La  commissione  esaminatrice  annota   i   titoli   valutabili
attribuendo i relativi  punteggi,  anche  con  l'ausilio  di  sistemi
informatici, sulle schede individuali sottoscritte, anche  con  firma
digitale, dal presidente e  dal  segretario,  che  vengono  allegate,
anche  in  formato  digitale,  ai  verbali  del   concorso   di   cui
costituiscono parte integrante. 
  4. La valutazione dei titoli viene  effettuata  nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e  il  relativo
risultato viene reso noto agli interessati  prima  dell'effettuazione
della prova orale. Il candidato che ha  superato  le  prove  scritte,
secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso,  deve  inviare,
entro il termine di  quindici  giorni,  i  documenti  comprovanti  il
possesso dei titoli  valutabili  anche  mediante  autocertificazione,
attraverso un'apposita funzionalita' messa a disposizione  del  sito,
ovvero attraverso la propria posta elettronica certificata. 
  5. La direzione centrale per  le  risorse  umane  del  Dipartimento
della Pubblica  sicurezza  mette  a  disposizione  della  commissione
esaminatrice una scheda digitale contenente l'elencazione dei  titoli
dichiarati e prodotti dal candidato. 
  6. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano  i
seguenti criteri: 
    a) i servizi della stessa  natura,  ai  fini  del  punteggio,  si
sommano tra loro, purche' non siano contemporanei; 
    b) le frazioni di un anno sono  valutate  al  semestre  compiuto,
escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre; 
    c) tra due o piu' servizi contemporanei e' valutato  solo  quello
piu' favorevole al candidato. 
  7. Non sono oggetto di valutazione: 
    a)  i  servizi  e  i  titoli  anteriori   alla   laurea   e   per
l'espletamento o il conseguimento dei quali  non  e'  necessariamente
richiesta la laurea; 
    b) le attestazioni di buon servizio; 
    c) le  attivita'  svolte  in  istituti  non  dipendenti  da  enti
pubblici e quelle inerenti all'esercizio della libera professione; 
    d) i titoli attestanti il conferimento di  incarichi  quando  non
risulti che siano stati effettivamente disimpegnati attraverso idonea
documentazione dell'ufficio che li ha conferiti.