Art. 15 
 
      Condizioni personali ostative all'incarico di presidente 
                   e componente delle commissioni 
 
  1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente,  componente
e componente aggregato delle commissioni di valutazione: 
  a) avere riportato condanne penali o avere  in  corso  procedimenti
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; 
  b) avere in corso procedimenti disciplinari ai  sensi  delle  norme
disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 
  c)  essere  incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari   previste   nei
rispettivi ordinamenti; 
  d) essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni  dalla  data
di pubblicazione del bando e, se  in  quiescenza,  aver  superato  il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
  2. I presidenti,  i  componenti  e  i  componenti  aggregati  delle
commissioni di valutazione, inoltre: 
  a) a partire da un anno antecedente  alla  data  di  indizione  del
concorso, non possono  essere  componenti  dell'organo  di  direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche  e  essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali;  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; 
  b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un
concorrente; 
  c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno  antecedente  alla
data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione  ai
concorsi per il reclutamento dei docenti; 
  d) non debbono essere stati destituiti  o  licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata. 
  3. Al fine di assicurare la regolarita', l'imparzialita' e il  buon
andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici,  in  aggiunta  a
quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i  componenti  non  devono
trovarsi in altre condizioni  che,  per  ragioni  oggettive,  rendano
comunque incompatibile o inopportuna la  loro  partecipazione  a  una
procedura concorsuale.