Art. 15 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e' abrogato. 
  2. Il rinvio alle norme abrogate, di  cui  al  comma  1,  fatto  da
leggi, da regolamenti e da  altre  norme  si  intende  riferito  alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei  provvedimenti
ivi previsti. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante
          attuazione  degli  articoli  8  e  9  del  regolamento   n.
          2092/91/CEE  in   materia   di   produzione   agricola   ed
          agro-alimentare con metodo biologico, abrogato dal presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5  giugno
          1995, n. 129, supplemento ordinario.