Art. 15 Abrogazioni 1. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e' abrogato. 2. Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.
Note all'art. 15: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1995, n. 129, supplemento ordinario.