Art. 15 
 
 
                         Assegno funzionale 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le  misure  annue  dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo  8,  commi  1  e  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2009,  n.  51,
riferite al personale del ruolo agenti e assistenti con  17  anni  di
servizio, sono incrementate di euro 10,00. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,  n.
          51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
          di polizia ad ordinamento civile  e  del  provvedimento  di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare, integrativo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11  settembre  2007,  n.   170,   relativo   al
          quadriennio normativo  2006-2009  e  al  biennio  economico
          2006-2007». 
              «Art. 8. Assegno funzionale 
                1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i
          requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  marzo  1999,   n.   254,
          all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo  3,
          commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
          aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) la misura prevista  al  compimento  di  29  anni  di
          servizio  per  le  qualifiche  di  Agente,  Agente  scelto,
          Assistente e Assistente Capo, viene  incrementata  di  euro
          781,00 annui lordi; 
              b) le misure previste al compimento  di  29  anni,  ivi
          compresa  quella  di  cui  al  punto  precedente,   vengono
          attribuite al compimento di 27 anni di servizio; 
              c) al compimento di 32  anni  di  servizio,  le  misure
          attribuite a 27  anni  di  servizio  vengono  rideterminate
          negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui
          al successivo comma 2 e nella colonna 4  della  tabella  di
          cui al successivo comma 3. 
                2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma
          1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
          funzionale sono fissate negli importi annui  lordi  di  cui
          alla tabella seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                (Omissis).».