Art. 15 
 
                Strumenti elettronici di contabilita' 
                     e contabilita' semplificata 
 
  1. La contabilita' dei lavori e' effettuata mediante l'utilizzo  di
strumenti  elettronici  specifici,  che  usano   piattaforme,   anche
telematiche,  interoperabili  a   mezzo   di   formati   aperti   non
proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra  i  fornitori
di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta  nel  presente
regolamento e nel decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Tali
strumenti  elettronici  devono   essere   in   grado   di   garantire
l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli
stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei  lavori  sia
affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati  devono
essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneita'
e  la  conformita'   alle   prescrizioni   contenute   nel   presente
regolamento.  Nel  caso  di  mancato   utilizzo   di   programmi   di
contabilita' computerizzata, che deve  essere  congruamente  motivato
dalla stazione appaltante e comunicato all'Autorita', e comunque  per
il periodo strettamente necessario per l'adeguamento  della  stazione
appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni
sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui
pagine devono essere preventivamente numerate e  firmate  dal  RUP  e
dall'esecutore. 
  2.  Nel   caso   di   utilizzo   di   programmi   di   contabilita'
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure puo' essere
effettuata anche attraverso la registrazione  delle  misure  rilevate
direttamente  in  cantiere  dal  personale  incaricato,  in  apposito
brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui e'
consentita  l'utilizzazione  di   programmi   per   la   contabilita'
computerizzata,  preventivamente  accettati  dal   responsabile   del
procedimento, la compilazione dei libretti delle misure  puo'  essere
effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non
espressamente richiamato. 
  3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e' consentita la
tenuta di una contabilita' semplificata, previa verifica da parte del
direttore dei lavori  della  corrispondenza  del  lavoro  svolto  con
quanto fatturato, tenendo conto dei lavori  effettivamente  eseguiti.
Il certificato di regolare  esecuzione  puo'  essere  sostituito  con
l'apposizione del visto del direttore dei  lavori  sulle  fatture  di
spesa. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.