Art. 15 
 
               Sistema informativo agricolo nazionale 
 
  1. Il SIAN  e'  il  sistema  informativo  nazionale  unico  per  la
gestione dei servizi essenziali di natura  trasversale  attinenti  al
fascicolo aziendale, al  sistema  informativo  geografico  (GIS),  al
registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al  sistema
integrato di gestione e controllo (SIGC). 
  2.  Al   fine   di   raggiungere   una   maggiore   semplificazione
amministrativa  e  una  ottimizzazione  nell'utilizzo  delle  risorse
finanziarie il Ministro con propri  decreti,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare ulteriori  servizi,
da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1. 
  3. L'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, svolge  le
funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN fatti  salvi
i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni. 
  4. Lo svolgimento dei compiti di cui al  comma  3  e'  affidato  ad
almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia  e'
altresi' autorizzata  ad  avvalersi  del  supporto  dell'Agenzia  per
l'Italia Digitale (AgID), previa stipula di  apposita  convenzione  o
protocollo di collaborazione. 
  5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al  presente
decreto, ivi compresi i  controlli  preventivi  integrati  effettuati
mediante  telerilevamento  previsti   dalla   normativa   dell'Unione
europea, l'Agenzia e gli altri  organismi  pagatori  riconosciuti  si
avvalgono dei servizi del SIAN. 
  6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma  3,  l'Agenzia  assicura
che i servizi del SIAN siano a disposizione  degli  utenti  e,  sulla
base  di  apposite  convenzioni,  delle   pubbliche   amministrazioni
interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali.