Art. 15. Reclami aventi ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del RGPD 1. In relazione ai reclami che abbiano ad oggetto, in via esclusiva, la violazione degli articoli da 15 a 22 del RGPD per i quali l'istante abbia gia' esercitato, in relazione al medesimo oggetto, i diritti riconosciuti da tali disposizioni nei confronti del titolare del trattamento senza ottenere un idoneo riscontro nei termini di cui all'art. 12, paragrafo 3, del RGPD, salvi i casi di inammissibilita' o manifesta infondatezza, entro quarantacinque giorni dalla data della sua ricezione, il reclamo e' comunicato al titolare, con invito ad esercitare entro venti giorni dal suo ricevimento la facolta' di comunicare all'istante e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. 2. Il reclamo reca in allegato copia della richiesta rivolta al titolare del trattamento e dell'eventuale riscontro ricevuto. 3. Qualora l'istante non abbia preventivamente esercitato i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD con istanza rivolta al titolare del trattamento, se dal reclamo non emergano specifiche e fondate ragioni che ne giustifichino la mancata effettuazione, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa ai quali il reclamo e' assegnato invita, entro quarantacinque giorni dalla data della ricezione del reclamo, l'istante a rivolgersi al titolare del trattamento. 4. In caso di adesione spontanea da parte del titolare ai sensi del comma 1, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente informa l'istante, ai sensi dell'art. 77, paragrafo 2, del RGPD, e comunica al titolare o al responsabile del trattamento l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del RGPD, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del codice e nei termini di cui all'art. 12 del presente regolamento.