Art. 15 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al Capo I si applicano per diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. I direttori generali degli enti  del  servizio  sanitario  della
Regione Calabria eventualmente  nominati  dalla  Regione  nei  trenta
giorni anteriori alla data di entrata in vigore del presente  decreto
cessano dalle loro  funzioni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Sono, in ogni caso,  revocate  le  procedure  selettive  dei
direttori generali in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «L'incarico  di
commissario  ad  acta  e  di  subcommissario  e'   valutabile   quale
esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'art. 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159
          si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per l'art. 1, comma 7-ter  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 4 agosto  2016,  n.  171  si  veda  nelle  note
          all'art. 3.