Art. 15 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al Capo I si applicano per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria eventualmente nominati dalla Regione nei trenta giorni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dalle loro funzioni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sono, in ogni caso, revocate le procedure selettive dei direttori generali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'incarico di commissario ad acta e di subcommissario e' valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.».
Riferimenti normativi - Per l'art. 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 si veda nelle note all'art. 2. - Per l'art. 1, comma 7-ter dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 si veda nelle note all'art. 3.