Art. 15. Assenze retribuite 1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attivita' lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno solare o, per i dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ciascun anno scolastico o accademico; b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge 20 maggio 2016, n. 76: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso del congiunto; c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di tre giorni nell'anno solare o, per i dirigenti scolastici e dell'AFAM, scolastico/accademico. 2. Il dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo puo' essere fruito anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. 3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione. 5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall' art. 19 della legge n. 53 del 2000, sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilita'. 6. Il dirigente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto al comma 1, lettera b).