(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                         Assenze retribuite 
 
    1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: 
      a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai  giorni
di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari  e
corsi di aggiornamento professionale  facoltativi,  connessi  con  la
propria attivita' lavorativa, entro il limite complessivo  di  giorni
otto per ciascun anno solare o, per  i  dirigenti  delle  Istituzioni
scolastiche ed educative  e  delle  Istituzioni  di  Alta  formazione
artistica, musicale  e  coreutica,  per  ciascun  anno  scolastico  o
accademico; 
      b) lutto per il decesso  del  coniuge,  dei  parenti  entro  il
secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai
sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge 20 maggio 2016, n.  76:
giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire  entro  sette
giorni lavorativi dal decesso del congiunto; 
      c) particolari motivi personali e familiari,  entro  il  limite
complessivo  di tre  giorni  nell'anno  solare  o,  per  i  dirigenti
scolastici e dell'AFAM, scolastico/accademico. 
    2. Il dirigente ha altresi' diritto ad  assentarsi  per  quindici
giorni consecutivi in occasione del  matrimonio.  Tale  congedo  puo'
essere fruito anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui  e'
stato contratto il matrimonio. 
    3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi  nell'anno,
non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di
servizio. 
    4. Durante i predetti periodi  di  assenza  al  dirigente  spetta
l'intera retribuzione. 
    5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n.  104
del 1992, come modificato ed integrato dall' art. 19 della  legge  n.
53 del 2000, sono utili ai  fini  delle  ferie  e  della  tredicesima
mensilita'. 
    6. Il dirigente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche leggi,
con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di
midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1  della  legge  13
luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4  maggio
1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001  n.  52,
nonche' ai permessi e congedi di  cui  all'art.  4,  della  legge  n.
53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per
i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto al  comma
1, lettera b).