Art. 15 
 
Emissione  e  registrazione  di   codici   identificativi   operatore
                              economico 
 
  1.  Al  ricevimento  di  una  richiesta  a  norma   dell'art.   14,
l'emittente  di  identificativi  genera  un   codice   identificativo
operatore economico, che consiste nei seguenti elementi di  dati,  da
disporre nel seguente ordine: 
    a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono
il codice identificativo dell'emittente di  identificativi  assegnato
in conformita' all'art. 3, comma 4; e 
    b)  in  seconda  posizione,  una  sequenza  alfanumerica  univoca
nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi. 
  2.  Entro  due  giorni  lavorativi  l'emittente  di  identificativi
trasmette il codice all'operatore richiedente. 
  3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi
in conformita'  all'art.  14, comma  2,  e  i  corrispondenti  codici
identificativi formano parte integrante  di  un  registro  istituito,
mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi competente. 
  4.  In  casi  debitamente  giustificati  gli   Stati   membri,   in
conformita' alla normativa nazionale, possono esigere che l'emittente
di  identificativi  disattivi  un  codice  identificativo   operatore
economico. In tali casi lo Stato membro informa l'operatore economico
o l'operatore di prima rivendita della disattivazione  e  dei  motivi
che  la  hanno  determinata.   La   disattivazione   di   un   codice
identificativo  operatore  economico   comporta   la   disattivazione
automatica  dei  codici   identificativi   impianto   e   macchinario
correlati. 
  5. Gli operatori economici e gli operatori di  prime  rivendite  si
scambiano le informazioni sui loro rispettivi  codici  identificativi
operatore  economico  per  consentire  agli  operatori  economici  di
registrare e trasmettere le informazioni  relative  alle  transazioni
conformemente all'art. 33.