Art. 15 Emissione e registrazione di codici identificativi operatore economico 1. Al ricevimento di una richiesta a norma dell'art. 14, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo operatore economico, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel seguente ordine: a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformita' all'art. 3, comma 4; e b) in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi. 2. Entro due giorni lavorativi l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente. 3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformita' all'art. 14, comma 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi competente. 4. In casi debitamente giustificati gli Stati membri, in conformita' alla normativa nazionale, possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo operatore economico. In tali casi lo Stato membro informa l'operatore economico o l'operatore di prima rivendita della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata. La disattivazione di un codice identificativo operatore economico comporta la disattivazione automatica dei codici identificativi impianto e macchinario correlati. 5. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni sui loro rispettivi codici identificativi operatore economico per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative alle transazioni conformemente all'art. 33.