Art. 15 Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste 1. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria di cui all'art. 12, comma 2, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari. 2. Entro novanta giorni dalla comunicazione di esito della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario e' tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva. Entro quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita entro detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria e l'iniziativa decade dal diritto d'accesso all'incentivo. 3. La cauzione definitiva di cui al comma 2 deve essere prestata sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari, in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016. La cauzione, che deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, e' costituita a favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto. La cauzione cosi' prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve espressamente contenere la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE. 4. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Nel caso tale rinuncia sia comunicata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva; nel caso sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva; successivamente il GSE provvede ad escutere l'intera cauzione definitiva. 5. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito della procedura d'asta: ===================================== | | Mesi | +=========================+=========+ |Eolico onshore | 31 | +-------------------------+---------+ |Solare fotovoltaico | 24 | +-------------------------+---------+ |Altre fonti e tipologie | | |di impianto | 51 | +-------------------------+---------+ 6. I termini di cui al comma 5 sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente, e da altre cause di forza maggiore riconosciute dal GSE. 7. La cauzione definitiva e' svincolata alla data di stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Decorso il termine massimo di cui al comma 5, il soggetto responsabile decade dal diritto di accesso agli incentivi e il GSE escute la cauzione. 8. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE sono versate alla cassa per i Servizi energetici e ambientali a valere sul conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.