Art. 15 
 
                 Disposizioni in materia di arresto 
                       in flagranza differita 
 
  1. All'articolo 10 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  6-ter,  le  parole  «fino  al  30  giugno  2020»  sono
soppresse; 
  b) al comma 6-quater, il secondo periodo e' soppresso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  6-ter  e  6-quater
          dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile  2017,
          n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  delle
          citta'), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20  febbraio
          2017, n. 42, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Divieto di accesso). - (Omissis). 
              6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater
          dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza  alle
          persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone
          anche in occasioni pubbliche, per i quali  e'  obbligatorio
          l'arresto  ai  sensi  dell'articolo  380  del   codice   di
          procedura  penale,  quando  non  e'   possibile   procedere
          immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza  o
          incolumita' pubblica, si considera  comunque  in  stato  di
          flagranza ai sensi dell'articolo 382  del  medesimo  codice
          colui  il  quale,  sulla  base  di   documentazione   video
          fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
          ne risulta autore, sempre che l'arresto  sia  compiuto  non
          oltre il  tempo  necessario  alla  sua  identificazione  e,
          comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».