(Allegato 1-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                         Collegio sindacale 
 
    1. Il Collegio sindacale e' composto di tre  membri  effettivi  e
due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti  sono
designati dal MATTM e dal MISE, tra i dipendenti dei detti Ministeri.
Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea
tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili. 
    2. Nel caso di mancata nomina del sindaco effettivo da parte  del
MATTM  e  del  MISE,  il  sindaco  supplente  di  nomina  assembleare
subentrera' nella carica di  terzo  sindaco  effettivo  del  Collegio
sindacale sino all'avvenuta nomina da parte del MATTM e del MISE. 
    3. I sindaci restano in carica tre esercizi,  scadono  alla  data
dell'Assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 
    4. In caso di cessazione dalla carica  per  qualsiasi  causa,  la
relativa sostituzione ha luogo a  mezzo  dei  sindaci  supplenti.  Il
sindaco nominato in sostituzione resta in carica  fino  all'Assemblea
successiva. 
    5. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'Assemblea  che  lo
esercita per giusta causa. 
    6. Il Collegio sindacale: 
      i. controlla la gestione del Consorzio; 
      ii. vigila sull'osservanza della legge, del presente Statuto  e
del regolamento consortile, sul rispetto  dei  principi  di  corretta
amministrazione,   in   particolare   sull'adeguatezza   dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato  dal  Consorzio  e
sul suo concreto funzionamento; 
      iii. redige annualmente la relazione di competenza  a  commento
del bilancio consuntivo. 
    7. I sindaci  partecipano  alle  sedute  dell'assemblea  ed  alle
riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre  chiedere
agli   amministratori   notizie   sull'andamento   delle   operazioni
consortili  o  su  determinati  affari  e  possono  procedere,  anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 
    8. Ai sindaci spetta il rimborso delle  spese  di  viaggio  e  di
soggiorno nonche' un emolumento se deliberati dall'assemblea al sensi
di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g).