Art. 15. Esame delle domande di prosecuzione 1. Ai fini della valutazione delle domande di prosecuzione dei servizi di accoglienza presentate dagli enti locali ai sensi dell'art. 8, la Commissione verifica la documentazione prodotta, l'adeguatezza del piano finanziario preventivo e la rispondenza con quanto previsto dalle presenti Linee guida. 2. In caso di riduzione delle risorse del FNPSA o di mutate esigenze di accoglienza la Commissione procede alla riduzione dei posti in misura proporzionale a tutti i progetti, fatte salve particolari necessita' in relazione a determinate tipologie di beneficiari , di cui all'art. 7, comma 3. 3. La Commissione predispone, per ciascuna tipologia di accoglienza di cui all'art. 7, comma 3, un elenco dei progetti con l'esito della valutazione. I progetti ammessi indicano il numero dei posti da finanziare e l'importo previsto, ai fini dell'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento. 4. In caso di mancata ammissione al finanziamento della prosecuzione, la Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, provvede al trasferimento delle persone ancora in accoglienza. 5. Nelle more della valutazione della Commissione, gli enti titolari di finanziamento sono autorizzati al proseguimento dell'accoglienza delle persone gia' prese in carico.