(Allegato A-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                 Esame delle domande di prosecuzione 
 
    1. Ai fini della valutazione delle domande  di  prosecuzione  dei
servizi  di  accoglienza  presentate  dagli  enti  locali  ai   sensi
dell'art. 8, la  Commissione  verifica  la  documentazione  prodotta,
l'adeguatezza del piano finanziario preventivo e la  rispondenza  con
quanto previsto dalle presenti Linee guida. 
    2. In caso di riduzione delle  risorse  del  FNPSA  o  di  mutate
esigenze di accoglienza la Commissione  procede  alla  riduzione  dei
posti in  misura  proporzionale  a  tutti  i  progetti,  fatte  salve
particolari  necessita'  in  relazione  a  determinate  tipologie  di
beneficiari , di cui all'art. 7, comma 3. 
    3.  La  Commissione  predispone,  per   ciascuna   tipologia   di
accoglienza di cui all'art. 7, comma 3, un elenco  dei  progetti  con
l'esito della valutazione. I progetti ammessi indicano il numero  dei
posti da finanziare e l'importo previsto, ai fini dell'emanazione del
decreto di ammissione al finanziamento. 
    4.  In  caso  di  mancata  ammissione  al   finanziamento   della
prosecuzione, la Direzione centrale,  per  il  tramite  del  Servizio
centrale,  provvede  al  trasferimento  delle   persone   ancora   in
accoglienza. 
    5. Nelle more  della  valutazione  della  Commissione,  gli  enti
titolari  di  finanziamento   sono   autorizzati   al   proseguimento
dell'accoglienza delle persone gia' prese in carico.