Art. 15 
 
                      Fatturazione elettronica 
                     e sistema tessera sanitaria 
 
  1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n.136, le parole «Per il  periodo  d'imposta  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019 e 2020». 
    
  2. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, dopo il primo periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «A
decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti  di  cui  al  primo  periodo
adempiono all'obbligo di cui al comma 1  esclusivamente  mediante  la
memorizzazione elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati
relativi a tutti  i  corrispettivi  giornalieri  al  Sistema  tessera
sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  10-bis
          del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema
          di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari).  -
          1. Per i periodi d'imposta 2019 e 2020, i  soggetti  tenuti
          all'invio dei dati al Sistema tessera  sanitaria,  ai  fini
          dell'elaborazione   della   dichiarazione    dei    redditi
          precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3  e  4,  del
          decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e  dei
          relativi  decreti  del  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi
          delle disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con  riferimento
          alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema  tessera
          sanitaria. I dati  fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera
          sanitaria possono essere utilizzati  solo  dalle  pubbliche
          amministrazioni per l'applicazione  delle  disposizioni  in
          materia tributaria e doganale, ovvero, in  forma  aggregata
          per  il  monitoraggio  della  spesa  sanitaria  pubblica  e
          privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute  e
          per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, sono definiti, nel  rispetto
          dei principi in materia di protezione dei  dati  personali,
          anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli  9
          e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti
          di utilizzo dei predetti dati e i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessat».". 
              Si riporta il testo  dei  commi  1,  5-bis  e  6-quater
          dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n.  127  del
          2015, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Trasmissione  telematica  dei   dati   dei
          corrispettivi). - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  i
          soggetti che effettuano le operazioni di  cui  all'articolo
          22 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
          e la  connessa  trasmissione  dei  dati  dei  corrispettivi
          sostituiscono  gli  obblighi  di   registrazione   di   cui
          all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto  n.  633
          del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi  precedenti  si
          applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
          volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per  il  periodo
          d'imposta  2019  restano   valide   le   opzioni   per   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi  esercitate  entro  il  31  dicembre
          2018.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere previsti  specifici  esoneri  dagli
          adempimenti di cui  al  presente  comma  in  ragione  della
          tipologia di attivita' esercitata. 
                1-bis.- 5. Omissis 
                5-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2021,  i  soggetti
          che effettuano le operazioni di  cui  all'articolo  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, che adottano sistemi evoluti  di  incasso,  attraverso
          carte di debito e di credito e  altre  forme  di  pagamento
          elettronico, dei corrispettivi delle  cessioni  di  beni  e
          delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
          la sicurezza dei  dati,  possono  assolvere  mediante  tali
          sistemi all'obbligo  di  memorizzazione  elettronica  e  di
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi ai corrispettivi giornalieri di cui ai commi 1 e 2
          del presente  articolo.  Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
          trasmettere,  le  regole  tecniche,  i   termini   per   la
          trasmissione telematica e le caratteristiche  tecniche  dei
          sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
          per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati. 
                6. - 6-ter. Omissis 
                6-quater. I soggetti tenuti  all'invio  dei  dati  al
          Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione  della
          dichiarazione   dei   redditi   precompilata,   ai    sensi
          dell'articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  21
          novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   possono    adempiere
          all'obbligo di cui al comma 1  mediante  la  memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
          a tutti i corrispettivi  giornalieri,  al  Sistema  tessera
          sanitaria. A decorrere dal 1° luglio 2020,  i  soggetti  di
          cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al  comma
          1 esclusivamente mediante la memorizzazione  elettronica  e
          la trasmissione telematica dei  dati  relativi  a  tutti  i
          corrispettivi giornalieri  al  Sistema  tessera  sanitaria,
          attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati  fiscali
          trasmessi  al  Sistema  tessera  sanitaria  possono  essere
          utilizzati  solo  dalle   pubbliche   amministrazioni   per
          l'applicazione delle disposizioni in materia  tributaria  e
          doganale, ovvero in forma  aggregata  per  il  monitoraggio
          della spesa sanitaria pubblica e privata  complessiva.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri della  salute  e  per  la  pubblica
          amministrazione, sentito il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  anche   con
          riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e  32  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti  di
          utilizzo dei predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato. 
                Omissis.»