Art. 15 
 
 
      Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati 
 
    1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due
soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui
crediti  dei  quali  sono  titolari,  per  il   terzo   a   pena   di
inopponibilita' del credito per spese ed  oneri  di  riscossione,  di
dare  avviso  al  debitore,  all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata di cui  siano  in  possesso,  o,  in  mancanza,  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   inviata   all'indirizzo
risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria
ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2  e  che,  se  entro
novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avra'  estinto  o
altrimenti  regolarizzato  per  intero  il  proprio  debito  con   le
modalita' previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non
risultera' in regola con il pagamento  rateale  del  debito  previsto
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  462
o non avra' presentato istanza di composizione assistita della  crisi
o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per  la
segnalazione agli organi di controllo della societa'. 
    2. Ai fini del comma 1, l'esposizione  debitoria  e'  di  importo
rilevante: 
    a) per l'Agenzia delle entrate,  quando  l'ammontare  totale  del
debito scaduto e non  versato  per  l'imposta  sul  valore  aggiunto,
risultante dalla comunicazione della liquidazione  periodica  di  cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari  del  medesimo
periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari  risultante
dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente  fino  a
2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000  per  volume  d'affari
risultante  dalla  dichiarazione  modello   IVA   relativa   all'anno
precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a  euro  100.000,
per  volume  d'affari  risultante  dalla  dichiarazione  modello  IVA
relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro; 
    b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale,  quando  il
debitore e' in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi
previdenziali di ammontare superiore  alla  meta'  di  quelli  dovuti
nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000; 
    c) per l'agente  della  riscossione,  quando  la  sommatoria  dei
crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore
del presente codice, autodichiarati  o  definitivamente  accertati  e
scaduti da oltre novanta giorni superi, per le  imprese  individuali,
la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia  di
euro 1.000.000. 
    3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: a)
dall'Agenzia delle entrate,  contestualmente  alla  comunicazione  di
irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) dall'Istituto  nazionale
della previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi delle
condizioni di cui al  comma  2,  lettera  b);  c)  dall'agente  della
riscossione, entro sessanta giorni dalla data  di  superamento  delle
soglie di cui al comma 2, lettera c). 
    4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma  1  senza
che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito  o
di averlo  altrimenti  regolarizzato  per  intero  con  le  modalita'
previste dalla legge o di essere in regola con il  pagamento  rateale
previsto dall'articolo 3-bis  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione  assistita
della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura  di  regolazione
della crisi e dell'insolvenza, i creditori  pubblici  qualificati  di
cui al presente articolo procedono senza  indugio  alla  segnalazione
all'OCRI. La segnalazione e' effettuata  con  modalita'  telematiche,
definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade
dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il
creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI. 
    5. I creditori pubblici qualificati di cui al  presente  articolo
non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il  debitore
documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti
verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma  per  la
gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni,  predisposta
dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  4
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  25  giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012,  n.  152,  e
dell'articolo 3  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore  alla  meta'
del debito verso il creditore pubblico qualificato. La  consultazione
della piattaforma avviene con modalita' telematiche definite d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
    6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente  ai
creditori pubblici qualificati,  un  elenco  nazionale  dei  soggetti
sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le  domande
dagli stessi presentate per la composizione assistita della  crisi  o
per  l'accesso  ad  una  procedura  di  regolazione  della  crisi   o
dell'insolvenza. 
    7. Per l'Agenzia delle entrate,  l'obbligo  di  cui  al  comma  1
decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA  di  cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito con modificazioni  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.122,
relative  al   primo   trimestre   dell'anno   d'imposta   successivo
all'entrata in vigore del presente codice. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 15: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai  fini
          fiscali e contributivi  delle  procedure  di  liquidazione,
          riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3,  comma
          134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 3-bis. Rateazione delle somme dovute 
              1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
          dell'articolo 3, comma 1,  possono  essere  versate  in  un
          numero massimo di otto rate trimestrali  di  pari  importo,
          ovvero, se  superiori  a  cinquemila  euro,  in  un  numero
          massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 
              2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
          il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti  gli  interessi,  calcolati  dal  primo  giorno  del
          secondo mese successivo  a  quello  di  elaborazione  della
          comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
          e'  dilazionato  scadono   l'ultimo   giorno   di   ciascun
          trimestre. 
              3. In caso di inadempimento nei  pagamenti  rateali  si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  15-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. 
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano  anche  alle  somme  da  versare  a  seguito  del
          ricevimento della comunicazione prevista  dall'articolo  1,
          comma  412,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,
          relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.". 
              - Si riporta il testo dell'artico  21-bis  del  decreto
          legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              "Art. 21-bis. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
          periodiche I.V.A. 
              1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore  aggiunto
          trasmettono,  negli  stessi  termini  e  con  le   medesime
          modalita' di cui all'articolo  21,  una  comunicazione  dei
          dati contabili riepilogativi delle liquidazioni  periodiche
          dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
          1998, n. 100,  nonche'  degli  articoli  73,  primo  comma,
          lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli
          ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in  base
          alle liquidazioni periodiche effettuate. 
              2. Con il provvedimento di cui all'articolo  21,  comma
          2,  sono  stabilite  le  modalita'  e  le  informazioni  da
          trasmettere con la comunicazione di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
              3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di
          liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati  dalla
          presentazione della comunicazione i  soggetti  passivi  non
          obbligati alla presentazione  della  dichiarazione  annuale
          I.V.A. o all'effettuazione delle  liquidazioni  periodiche,
          sempre che,  nel  corso  dell'anno,  non  vengano  meno  le
          predette condizioni di esonero. 
              4. In caso di determinazione separata  dell'imposta  in
          presenza di piu' attivita', i soggetti  passivi  presentano
          una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 
              5. L'Agenzia delle entrate  mette  a  disposizione  del
          contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e  635  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190,  le  risultanze  dell'esame
          dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto  e  le
          valutazioni concernenti la coerenza tra i dati  medesimi  e
          le comunicazioni di cui al comma 1  del  presente  articolo
          nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto  a
          quanto indicato nella comunicazione  medesima.  Quando  dai
          controlli eseguiti emerge un risultato diverso  rispetto  a
          quello indicato nella  comunicazione,  il  contribuente  e'
          informato   dell'esito   con   modalita'    previste    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il
          contribuente  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari,   o
          segnalare eventuali dati  ed  elementi  non  considerati  o
          valutati  erroneamente,  ovvero   versare   quanto   dovuto
          avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 472. Si applica  l'articolo  54-bis,  comma  2-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
              "Art. 54-bis. Liquidazione dell'imposta dovuta in  base
          alle dichiarazioni 
              1.    Avvalendosi    di     procedure     automatizzate
          l'amministrazione finanziaria procede, entro  l'inizio  del
          periodo  di  presentazione  delle  dichiarazioni   relative
          all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta  dovuta
          in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a: 
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume
          d'affari e delle imposte; 
                b)  correggere  gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 
                c) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e
          la tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e  di
          conguaglio nonche' dalle  liquidazioni  periodiche  di  cui
          agli articoli 27, 33, comma 1, lettera  a),  e  74,  quarto
          comma. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e
          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  ottobre
          1999, n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 405. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi
          e per gli effetti di cui al comma  6  dell'articolo  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del
          Ministro dell'Economia e Finanze 25 giugno 2012  (Modalita'
          di certificazione del credito, anche in  forma  telematica,
          di somme dovute per somministrazione, forniture e  appalti,
          da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti  del
          Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9,  commi
          3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,
          convertito con modificazioni dalla legge 28  gennaio  2009,
          n. 2 e successive modificazioni e integrazioni): 
              "Art.  4.  Procedimento  di   certificazione   mediante
          piattaforma elettronica 
              1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
          avvalendosi  di  Consip  S.p.A.,  predispone  e   mette   a
          disposizione una  piattaforma  elettronica  al  fine  dello
          svolgimento del procedimento di certificazione  di  cui  al
          presente decreto, dando  avviso  dell'entrata  in  funzione
          della piattaforma  e  pubblicando  le  relative  istruzioni
          tecniche sul proprio sito istituzionale. 
              2. Le regioni, gli enti locali e gli enti del  Servizio
          sanitario nazionale rendono disponibile  la  certificazione
          telematica conformemente a quanto previsto nelle istruzioni
          tecniche di cui al comma 1 ovvero richiedono l'abilitazione
          sul sistema elettronico messo a disposizione dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  entro  30  giorni  dalla
          comunicazione di cui al comma 1. Trascorso tale termine, il
          sistema messo a disposizione dal Ministero dell'economia  e
          delle finanze potra' comunque acquisire, ai soli fini della
          decorrenza dei termini per  l'attivazione  dell'istanza  di
          nomina   del   commissario   ad   acta,   le   istanze   di
          certificazione per crediti nei confronti di  regioni,  enti
          locali ed enti del Servizio  Sanitario  Nazionale  che  non
          abbiano  reso  disponibile  la  certificazione   telematica
          ovvero che non abbiano richiesto la  predetta  abilitazione
          sul   sistema   messo   a   disposizione   dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
          ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di  cui
          all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice
          istanza di certificazione del  credito  abilitandosi  sulla
          piattaforma di  cui  al  presente  articolo.  L'istanza  va
          redatta  utilizzando  il  modello  generato  dal   sistema,
          conforme all'allegato 1. 
              4. Utilizzando la piattaforma  elettronica  di  cui  al
          presente articolo, le amministrazioni debitrici certificano
          secondo la  procedura  di  cui  ai  commi  da  2  a  8  del
          precedente art. 3. 
              5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di
          tutti i soggetti coinvolti nella certificazione  telematica
          e  nella  eventuale  cessione  dei  crediti  certificati  o
          oggetto di anticipazione mediante attestazione del relativo
          flusso dati di interscambio con  i  detti  soggetti,  e  un
          livello di  certezza  e  sicurezza  adeguato  alla  vigente
          normativa in materia. 
              6. Le cessioni dei  crediti  certificati  in  modalita'
          telematica  sono  comunicate   all'amministrazione   ceduta
          attraverso la piattaforma: tale  comunicazione  assolve  al
          requisito di cui all'art. 117, commi  2  e  3  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  all'obbligo  di
          notificazione. 
              7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un  numero
          progressivo   identificativo,   per   ogni   certificazione
          rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici. 
              8. I dati relativi all'ammontare  delle  certificazioni
          rilasciate   da   ciascuna   amministrazione,   sono   resi
          disponibili anche ai sensi  dell'art.  13  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente  la  messa  a
          disposizione delle informazioni nelle modalita' di  cui  al
          comma 1, il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
          Stato comunica  mensilmente  le  informazioni  ricevute  al
          Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di  ciascun
          mese. 
              9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  22  maggio  2012
          (Modalita' di certificazione del credito,  anche  in  forma
          telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture
          e appalti da parte  delle  amministrazioni  dello  Stato  e
          degli enti pubblici nazionali): 
              "Art.  3.  Procedimento  di   certificazione   mediante
          piattaforma elettronica 
              1.  Il  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
          Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato   -
          avvalendosi  di  Consip  S.p.A.,  predispone  e   mette   a
          disposizione una  piattaforma  elettronica  al  fine  dello
          svolgimento del procedimento di certificazione  di  cui  al
          presente decreto, dando  avviso  dell'entrata  in  funzione
          della piattaforma  e  pubblicando  le  relative  istruzioni
          tecniche sul proprio sito istituzionale. 
              2. Le  amministrazioni  statali  e  gli  enti  pubblici
          nazionali richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico
          messo a disposizione dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui  al
          comma 1. Trascorso tale termine, il sistema potra' comunque
          acquisire, ai soli fini della decorrenza  dei  termini  per
          l'attivazione dell'istanza di  nomina  del  commissario  ad
          acta,  le  istanze  di  certificazione  per   crediti   nei
          confronti  di  amministrazioni  ed  enti  che  non  abbiano
          richiesto la predetta abilitazione. 
              3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
          ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di  cui
          all'art. 1 possono presentare  all'amministrazione  o  ente
          debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi
          sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va
          redatta  utilizzando  il  modello  generato  dal   sistema,
          conforme all'allegato 1. 
              4. Utilizzando la piattaforma  elettronica  di  cui  al
          presente articolo, le amministrazioni e gli  enti  debitori
          certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2  a  7
          del precedente art. 2 utilizzando il modello  generato  dal
          sistema, conforme all'allegato 2. 
              5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di
          tutti i soggetti coinvolti nella certificazione  telematica
          e  nella  eventuale  cessione  dei  crediti  certificati  o
          anticipazione mediante  attestazione  del  relativo  flusso
          dati di  interscambio  con  i  soggetti  e  un  livello  di
          certezza e sicurezza adeguato  alla  vigente  normativa  in
          materia. 
              6. Le cessioni dei  crediti  certificati  in  modalita'
          telematica  sono  comunicate   all'amministrazione   ceduta
          attraverso la piattaforma: tale  comunicazione  assolve  al
          requisito di cui all'art. 117, commi  2  e  3  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  all'obbligo  di
          notificazione. 
              7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un  numero
          progressivo identificativo,  per  ogni  istanza  inviata  e
          certificazione  rilasciata  dalle  singole  amministrazioni
          debitrici. 
              8. I dati relativi all'ammontare  delle  certificazioni
          rilasciate   da   ciascuna   amministrazione,   sono   resi
          disponibili anche ai sensi  dell'art.  13  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente  la  messa  a
          disposizione delle informazioni nelle modalita' di  cui  al
          comma 1, il Dipartimento della  ragioneria  generale  dello
          Stato comunica  mensilmente  le  informazioni  ricevute  al
          Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di  ciascun
          mese. 
              9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".