Art. 15 
 
Riduzione  anzianita'  contributiva  per  accesso  al   pensionamento
  anticipato  indipendente  dall'eta'  anagrafica.   Decorrenza   con
  finestre trimestrali 
 
  1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal  1°  gennaio
2019 e con riferimento ai soggetti la cui  pensione  e'  liquidata  a
carico  dell'AGO  e  delle  forme  sostitutive  ed  esclusive   della
medesima, nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla  pensione
anticipata  e'   consentito   se   risulta   maturata   un'anzianita'
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10  mesi
per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei predetti requisiti». 
  2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano  applicazione,  dal
1° gennaio 2019 e fino al 31  dicembre  2026,  gli  adeguamenti  alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
  3. In sede di prima applicazione i soggetti che  hanno  maturato  i
requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto conseguono il diritto al  trattamento  pensionistico
dal 1° aprile 2019. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al  personale  del
comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In
sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio  2019,  il  relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno
scolastico o accademico.