Art. 15 
 
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni  utilizzi
  consentiti di determinate opere e di altro  materiale  protetto  da
  diritto d'autore e da diritti connessi a  beneficio  delle  persone
  non vedenti, con disabilita' visive o con altre  difficolta'  nella
  lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354 
 
  1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo  il
comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del  presente
articolo e in deroga agli articoli  13,  16,  17,  18-bis,  comma  2,
64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma
1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80,  comma
2, lettere b),  c)  ed  e),  e  102-bis,  sono  liberi  gli  atti  di
riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione  del
pubblico, distribuzione  e  prestito  di  opere  o  altro  materiale,
protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e  sui
diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere  letterarie,
fotografiche e delle arti figurative  in  forma  di  libri,  riviste,
quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti,  notazioni,  compresi
gli  spartiti  musicali,  e  relative  illustrazioni,  su   qualsiasi
supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in  formato
digitale,  protette  da  diritto  d'autore  o  da  diritti  connessi,
pubblicate o altrimenti rese  lecitamente  accessibili  al  pubblico,
previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie
in formato accessibile", intendendosi per tali  quelle  rese  in  una
maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere
accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha
alcuna menomazione ne' alcuna  delle  disabilita'  di  cui  al  comma
2-ter. 
  2-ter. L'eccezione di cui  al  comma  2-bis  e'  riconosciuta  alle
seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da  altre  forme
di disabilita': 
  a) non vedenti; 
  b) con una disabilita' visiva che non  puo'  essere  migliorata  in
modo tale  da  garantire  una  funzionalita'  visiva  sostanzialmente
equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita'  e  per
questo  non  in  grado  di  leggere  le  opere  stampate  in   misura
sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilita'; 
  c) con disabilita' percettiva o di lettura  e  per  questo  non  in
grado  di  leggere  le  opere  stampate  in  misura   sostanzialmente
equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita'; 
  d) con una disabilita' fisica che  le  impedisce  di  tenere  o  di
maneggiare un libro oppure di fissare o  spostare  lo  sguardo  nella
misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere. 
  2-quater. La disposizione di cui al comma  2-bis  si  applica  alle
operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o  adattare
un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una  copia  in
formato accessibile. Sono altresi' comprese le modifiche che  possono
essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o  di  altro
materiale sia gia' accessibile a taluni beneficiari mentre non lo  e'
per altri, per via delle diverse menomazioni o  disabilita'  o  della
diversa gravita' di tali menomazioni o  disabilita'.  Per  consentire
l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi  del
presente articolo trova applicazione l'articolo 71-quinquies. 
  2-quinquies. In attuazione di quanto previsto  dai  commi  2-ter  e
2-quater e' consentito: 
    a) a un beneficiario, o una persona  che  agisce  per  suo  conto
secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso  esclusivo,  una
copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui  il
beneficiario ha legittimamente accesso; 
    b) a un'entita' autorizzata di realizzare, senza scopo di  lucro,
una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui
ha  legittimamente  accesso,  ovvero,  senza  scopo  di   lucro,   di
comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la
stessa copia a un  beneficiario  o  a  un'altra  entita'  autorizzata
affinche'  sia  destinata  a  un  uso  esclusivo  da  parte   di   un
beneficiario. 
  2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies,  lettera
b), per "entita'  autorizzata"  si  intende  un'entita',  pubblica  o
privata, riconosciuta  o  autorizzata  secondo  le  norme  vigenti  a
fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione,
possibilita' di lettura adattata o accesso alle  informazioni.  Nella
categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza
scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione,  formazione,
possibilita' di lettura adattata o  accesso  alle  informazioni  come
loro attivita' primarie, obbligo istituzionale  o  come  parte  delle
loro missioni di interesse pubblico. Le entita' autorizzate stabilite
sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  una  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', resa  nelle  forme  stabilite  dalla  normativa  vigente,
attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i  contatti,
il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma.  Entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  di
concerto con il Ministro della  salute  e  con  il  Ministro  per  la
famiglia  e  le  disabilita',  stabilisce  con  proprio  decreto   le
modalita' per la verifica del possesso dei requisiti e  del  rispetto
degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies. 
  2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata  ai  sensi
dei  commi  da  2-bis  a  2-sexies,  deve   rispettare   l'integrita'
dell'opera o  di  altro  materiale  interessato,  essendo  consentiti
unicamente  le  modifiche,   le   conversioni   e   gli   adattamenti
strettamente  necessari  per  rendere  l'opera,  o  altro  materiale,
accessibile nel formato alternativo  e  rispondenti  alle  necessita'
specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter. A  tal  fine,  ogni
copia in formato accessibile deve essere  sempre  accompagnata  dalla
menzione del titolo dell'opera, o di altro  materiale,  dei  nomi  di
coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera  nonche'
delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale
secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche,
conversioni o adattamenti siano necessari, i  beneficiari  non  hanno
l'obbligo  di  condurre  verifiche  sulla  disponibilita'  di   altre
versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui
al comma 2-bis non si applica all'entita' autorizzata nel caso in cui
siano gia' disponibili in commercio versioni accessibili di  un'opera
o di altro materiale, fatta salva la  possibilita'  di  miglioramento
dell'accessibilita' o della qualita' delle stesse. 
  2-octies. L'esercizio delle attivita' previste dai  commi  2-bis  e
seguenti e' consentito nei limiti giustificati dal  fine  perseguito,
per finalita' non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo  di
lucro; esso non e' subordinato al rispetto di ulteriori requisiti  in
capo ai beneficiari. Sono prive  di  effetti  giuridici  le  clausole
contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione  dei  commi
da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti  non  devono  porsi  in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale
e  non  devono  arrecare  ingiustificato  pregiudizio  ai   legittimi
interessi dei titolari dei relativi diritti. 
  2-novies. Alle entita' autorizzate non e' imposto alcun obbligo  di
produzione e diffusione di copie in formato accessibile  di  opere  o
altro  materiale  protetto  e   possono   chiedere   ai   beneficiari
esclusivamente il rimborso del  costo  per  la  trasformazione  delle
opere in formato accessibile nonche' delle spese  necessarie  per  la
consegna delle stesse. 
  2-decies. Le entita' autorizzate  stabilite  nel  territorio  dello
Stato italiano possono effettuare  le  operazioni  di  cui  ai  commi
2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un'altra  entita'
autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I
beneficiari o le entita' autorizzate stabilite nel  territorio  dello
Stato italiano possono ottenere  o  avere  accesso  a  una  copia  in
formato accessibile da un'entita' autorizzata stabilita in  qualsiasi
altro Stato membro dell'Unione europea. 
  2-undecies. Le entita' autorizzate stabilite nel  territorio  dello
Stato italiano, nel pieno  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
ordine al trattamento dei dati personali, devono: 
  a) distribuire,  comunicare  e  rendere  disponibili  le  copie  in
formato accessibile unicamente ai  beneficiari  o  ad  altre  entita'
autorizzate; 
  b) prendere opportune misure  per  prevenire  la  riproduzione,  la
distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione
del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile; 
  c) prestare la dovuta diligenza  nel  trattare  le  opere  o  altro
materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare
tutte le operazioni effettuate; 
  d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel  proprio  sito  web,  o
tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo  in  cui
le entita' autorizzate rispettano gli obblighi di  cui  alle  lettere
a), b) e c). 
  2-duodecies. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio  dello
Stato italiano  devono  fornire  le  seguenti  informazioni  in  modo
accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari  di  cui  al
comma 2-ter, alle entita' autorizzate, anche stabilite all'estero,  e
ai titolari dei diritti: 
  a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono  di
copie in formato accessibile e i formati disponibili; 
  b) il nome e i contatti delle  entita'  autorizzate  con  le  quali
hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma  del
comma 2-decies. 
  2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del  comma
2-duodecies sono comunicate  annualmente  ai  competenti  uffici  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  ai  fini  della
comunicazione periodica alla Commissione europea». 
 
          Note all'art. 15: 
              Il testo dell'articolo  71-bis,  della  legge  633/1941
          (Protezione  del  diritto  d'autore  e  di  altri   diritti
          connessi al suo esercizio), pubblicata nella Gazz. Uff.  16
          luglio 1941, n. 166, come modificato dalla presente  legge,
          cosi' recita: 
              "Art. 71-bis. 
              1.  Ai   portatori   di   particolari   handicap   sono
          consentite, per uso personale, la riproduzione di  opere  e
          materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al
          pubblico degli stessi, purche' siano direttamente collegate
          all'handicap,  non  abbiano  carattere  commerciale  e   si
          limitino a quanto richiesto dall'handicap. 
              2. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentito il comitato di cui  all'articolo
          190, sono individuate le categorie di portatori di handicap
          di cui al comma 1 e  i  criteri  per  l'individuazione  dei
          singoli beneficiari nonche', ove necessario,  le  modalita'
          di fruizione dell'eccezione. 
              2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi  1  e  2
          del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17,
          18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere
          a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  79,
          comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b),  c)
          ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione,  di
          comunicazione  al  pubblico,  messa  a   disposizione   del
          pubblico,  distribuzione  e  prestito  di  opere  o   altro
          materiale, protetti ai sensi della  normativa  vigente  sul
          diritto  d'autore  e  sui   diritti   ad   esso   connessi,
          intendendosi per tali le opere letterarie,  fotografiche  e
          delle  arti  figurative  in  forma   di   libri,   riviste,
          quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, nota-zioni,
          compresi gli spartiti musicali, e  relative  illustrazioni,
          su qualsiasi supporto, an-che in formato audio,  quali  gli
          audiolibri, e in  formato  digitale,  protette  da  diritto
          d'autore o da diritti connessi,  pubblicate  o  altri-menti
          rese lecitamente accessibili al pubblico,  previa  la  loro
          trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in  "copie  in
          formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese  in
          una  maniera  o  formato  alternativi  che  consentano   al
          beneficiario  di  avere  accesso  in  maniera   agevole   e
          confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione
          ne' alcuna delle disabilita' di cui al comma 2-ter. 
              2-ter.  L'eccezione  di   cui   al   comma   2-bis   e'
          riconosciuta  alle  seguenti  categorie   di   beneficiari,
          indipendentemente da altre forme di disabilita': 
              a) non vedenti; 
              b) con una  disabilita'  visiva  che  non  puo'  essere
          migliorata in modo  tale  da  garantire  una  funzionalita'
          visiva sostanzialmente equivalente a quella di una  persona
          priva di tale disabilita' e per  questo  non  in  grado  di
          leggere  le  opere  stampate  in   misura   sostanzialmente
          equivalente alle persone prive di tale disabilita'; 
              c) con disabilita' percettiva o di lettura e per questo
          non in  grado  di  leggere  le  opere  stampate  in  misura
          sostanzialmente equivalente a quella di una  persona  priva
          di tale disabilita'; 
              d) con una  disabilita'  fisica  che  le  impedisce  di
          tenere o  di  maneggiare  un  libro  oppure  di  fissare  o
          spostare lo sguardo nella misura  che  sarebbe  normalmente
          necessaria per leggere. 
              2-quater. La disposizione di  cui  al  comma  2-bis  si
          applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche,
          convertire o adattare un'opera o altro  materiale  ai  fini
          della produzione di una copia in formato accessibile.  Sono
          altresi'  comprese  le   modifiche   che   possono   essere
          necessarie nei casi in cui il  formato  di  un'opera  o  di
          altro materiale sia gia' accessibile a  taluni  beneficiari
          mentre  non  lo  e'  per  altri,  per  via  delle   diverse
          menomazioni o disabilita' o della diversa gravita' di  tali
          menomazioni o disabilita'. Per consentire l'utilizzo  delle
          opere  e  degli  altri  materiali  protetti  ai  sensi  del
          presente    articolo    trova    applicazione    l'articolo
          71-quinquies. 2-quinquies. In attuazione di quanto previsto
          dai commi 2-ter e 2-quater e' consentito: 
              a) a un beneficiario, o una persona che agisce per  suo
          conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo  uso
          esclusivo, una copia in formato accessibile di  un'opera  o
          di altro materiale cui il  beneficiario  ha  legittimamente
          accesso; 
              b) a un'entita' autorizzata di realizzare, senza  scopo
          di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di
          altro materiale  cui  ha  legittimamente  accesso,  ovvero,
          senza  scopo   di   lucro,   di   comunicare,   mettere   a
          disposizione, distribuire o  dare  in  prestito  la  stessa
          copia a un beneficiario o a  un'altra  entita'  autorizzata
          affinche' sia destinata a un uso esclusivo da parte  di  un
          beneficiario. 
              2-sexies.  Ai  fini  di  quanto   previsto   al   comma
          2-quinquies,  lettera  b),  per  "entita'  autorizzata"  si
          intende un'entita',  pubblica  o  privata,  riconosciuta  o
          autorizzata  secondo  le  norme  vigenti   a   fornire   ai
          beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione,  formazione,
          possibilita'   di   lettura   adattata   o   accesso   alle
          informazioni. Nella  categoria  rientrano  anche  gli  enti
          pubblici o le  organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  che
          forniscono   ai   beneficiari    istruzione,    formazione,
          possibilita'   di   lettura   adattata   o   accesso   alle
          informazioni  come   loro   attivita'   primarie,   obbligo
          istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse
          pubblico. Le entita' autorizzate stabilite  sul  territorio
          nazionale  trasmettono  al  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali una dichiarazione sostitutiva  di  atto
          di notorieta', resa nelle forme stabilite  dalla  normativa
          vigente,  attestando  la   loro   denominazione,   i   dati
          identificativi,  i  contatti,  il  possesso  dei  requisiti
          soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          il Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  di
          concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per
          la  famiglia  e  le  disabilita',  stabilisce  con  proprio
          decreto le modalita'  per  la  verifica  del  possesso  dei
          requisiti e del rispetto degli obblighi  di  cui  ai  commi
          2-undecies, 2-duodecies e 2-ter-decies. 
              2-septies.   Ogni   copia   in   formato   accessibile,
          realizzata ai sensi dei commi da  2-bis  a  2-sexies,  deve
          rispettare l'integrita' dell'opera  o  di  altro  materiale
          interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le
          conversioni e gli adattamenti  strettamente  necessari  per
          rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato
          alternativo e rispondenti alle  necessita'  specifiche  dei
          beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine,  ogni  copia
          in formato  accessibile  deve  essere  sempre  accompagnata
          dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale,
          dei  nomi  di  coloro  che  risultano  autori,  editori   e
          traduttori dell'opera nonche' delle  ulteriori  indicazioni
          che figurano sull'opera o altro  materiale  secondo  quanto
          previsto dalla legge.  Nel  determinare  se  le  modifiche,
          conversioni o adattamenti siano  necessari,  i  beneficiari
          non   hanno   l'obbligo   di   condurre   verifiche   sulla
          disponibilita' di altre versioni accessibili  dell'opera  o
          altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis  non  si
          applica all'entita' autorizzata nel caso in cui siano  gia'
          disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o
          di  altro  materiale,  fatta  salva  la   possibilita'   di
          miglioramento dell'accessibilita' o  della  qualita'  delle
          stesse. 
              2-octies.  L'esercizio  delle  attivita'  previste  dai
          commi  2-bis  e   seguenti   e'   consentito   nei   limiti
          giustificati  dal  fine  perseguito,  per   finalita'   non
          commerciali, dirette o indirette, e senza scopo  di  lucro;
          esso non e' subordinato al rispetto di ulteriori  requisiti
          in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici  le
          clausole  contrattuali  dirette  a  impedire   o   limitare
          l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi
          consentiti  non  devono   porsi   in   contrasto   con   lo
          sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e  non
          devono arrecare  ingiustificato  pregiudizio  ai  legittimi
          interessi dei titolari dei relativi diritti. 
              2-novies. Alle entita' autorizzate non e' imposto alcun
          obbligo di produzione e  diffusione  di  copie  in  formato
          accessibile di opere o altro materiale protetto  e  possono
          chiedere ai  beneficiari  esclusivamente  il  rimborso  del
          costo  per  la  trasformazione  delle  opere   in   formato
          accessibile nonche' delle spese necessarie per la  consegna
          delle stesse. 
              2-decies.  Le   entita'   autorizzate   stabilite   nel
          territorio  dello  Stato  italiano  possono  effettuare  le
          operazioni di cui ai commi 2-bis,  2-quater  e  2-quinquies
          per  un  beneficiario  o   un'altra   entita'   autorizzata
          stabilita in un altro Stato membro dell'Unione  europea.  I
          beneficiari  o  le  entita'   autorizzate   stabilite   nel
          territorio dello Stato italiano possono  ottenere  o  avere
          accesso a una copia in formato  accessibile  da  un'entita'
          autorizzata  stabilita  in  qualsiasi  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea. 
              2-undecies.  Le  entita'  autorizzate   stabilite   nel
          territorio dello Stato italiano, nel pieno  rispetto  delle
          disposizioni vigenti in  ordine  al  trattamento  dei  dati
          personali, devono: 
              a) distribuire, comunicare  e  rendere  disponibili  le
          copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad
          altre entita' auto-rizzate; 
              b)  prendere  opportune   misure   per   prevenire   la
          riproduzione,  la  distribuzione,   la   comunicazione   al
          pubblico  o  la  messa  a  disposizione  del  pubblico  non
          autorizzate delle copie in formato accessibile; 
              c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o
          altro materiale e le relative copie in formato  accessibile
          e nel registrare tutte le operazioni effettuate; 
              d) pubblicare e aggiornare, se  del  caso  nel  proprio
          sito  web,  o  tramite  altri  canali  online  o   offline,
          informazioni  sul  modo  in  cui  le  entita'   autorizzate
          rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c). 
              2-duodecies.  Le  entita'  autorizzate  stabilite   nel
          territorio dello Stato italiano devono fornire le  seguenti
          informazioni  in  modo  accessibile,  su  richiesta,   alle
          categorie di  beneficiari  di  cui  al  comma  2-ter,  alle
          entita'  autorizzate,  anche  stabilite  all'estero,  e  ai
          titolari dei diritti: 
              a) l'elenco delle opere o di altro mate-riale  per  cui
          dispongono di copie in  formato  accessibile  e  i  formati
          disponibili; 
              b) il nome e i contatti delle entita'  autorizzate  con
          le quali hanno avviato  lo  scambio  di  copie  in  formato
          accessibile a norma del comma 2-decies. 
              2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere  a)  e
          b) del comma 2-duodecies  sono  comunicate  annualmente  ai
          competenti uffici del Ministero per i beni e  le  attivita'
          culturali  ai  fini  della  comunicazione  periodica   alla
          Commissione europea. ». 
              I testi degli articoli 13, 16,  17,  18-bis,  comma  2,
          64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),
          78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1,  lettere
          b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e  102-bis
          della citata legge 633/1941, cosi' recitano: 
              "Art. 13. 
              Il diritto esclusivo di riprodurre ha  per  oggetto  la
          moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea  o
          permanente, in tutto o in parte  dell'opera,  in  qualunque
          modo o forma, come la  copiatura  a  mano,  la  stampa,  la
          litografia, l'incisione, la fotografia, la  fonografia,  la
          cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione." 
              "Art. 16. 
              1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su
          filo o senza filo dell'opera ha per  oggetto  l'impiego  di
          uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo,
          il telefono,  la  radio,  la  televisione  ed  altri  mezzi
          analoghi e  comprende  la  comunicazione  al  pubblico  via
          satellite,  la  ritrasmissione   via   cavo,   nonche'   le
          comunicazioni  al  pubblico   codificate   con   condizioni
          particolari di accesso; comprende,  altresi',  la  messa  a
          disposizione  del  pubblico  dell'opera  in   maniera   che
          ciascuno possa avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento
          scelti individualmente. 
              2. Il diritto di cui al comma 1 non  si  esaurisce  con
          alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi  compresi  gli
          atti di messa a disposizione del pubblico." 
              "Art. 17. 
              1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
          la messa in commercio  o  in  circolazione,  o  comunque  a
          disposizione  del  pubblico,  con  qualsiasi  mezzo  ed   a
          qualsiasi  titolo,  dell'originale   dell'opera   o   degli
          esemplari  di  essa  e  comprende,  altresi',  il   diritto
          esclusivo di introdurre nel territorio  degli  Stati  della
          Comunita' europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni
          fatte negli Stati extracomunitari. 
              2. Il diritto  di  distribuzione  dell'originale  o  di
          copie dell'opera non si esaurisce nella Comunita'  europea,
          se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto  di
          trasferimento  della   proprieta'   nella   Comunita'   sia
          effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso. 
              3. Quanto disposto dal comma  2  non  si  applica  alla
          messa a disposizione del pubblico  di  opere  in  modo  che
          ciascuno possa avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento
          scelti  individualmente,  anche  nel  caso   in   cui   sia
          consentita la realizzazione di copie dell'opera. 
              4. Ai fini dell'esaurimento di  cui  al  comma  2,  non
          costituisce   esercizio   del    diritto    esclusivo    di
          distribuzione  la  consegna  gratuita  di  esemplari  delle
          opere,  effettuata  o  consentita  dal  titolare   a   fini
          promozionali,  ovvero  di   insegnamento   o   di   ricerca
          scientifica." 
              "Art. 18-bis. 
              (Omissis). 
              2. Il diritto esclusivo di  dare  in  prestito  ha  per
          oggetto la cessione in uso degli originali, di copie  o  di
          supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta  da
          istituzioni aperte al pubblico, per  un  periodo  di  tempo
          limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1." 
              "Art. 64-bis. 
              1. Fatte salve le disposizioni dei successivi  articoli
          64-ter e 64-quater, i  diritti  esclusivi  conferiti  dalla
          presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il
          diritto di effettuare o autorizzare: 
              a) la riproduzione, permanente o temporanea,  totale  o
          parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo
          o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni  quali
          il  caricamento,  la  visualizzazione,   l'esecuzione,   la
          trasmissione  o  la  memorizzazione   del   programma   per
          elaboratore  richiedano  una   riproduzione,   anche   tali
          operazioni sono soggette  all'autorizzazione  del  titolare
          dei diritti; 
              b) la traduzione, l'adattamento,  la  trasformazione  e
          ogni altra modificazione  del  programma  per  elaboratore,
          nonche' la riproduzione dell'opera che  ne  risulti,  senza
          pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; 
              c)  qualsiasi  forma  di  distribuzione  al   pubblico,
          compresa  la  locazione,  del  programma  per   elaboratore
          originale o di copie dello stesso. La prima vendita di  una
          copia del programma nella Comunita'  Economica  Europea  da
          parte del titolare dei diritti,  o  con  il  suo  consenso,
          esaurisce  il  diritto  di  distribuzione  di  detta  copia
          all'interno della Comunita', ad eccezione  del  diritto  di
          controllare l'ulteriore locazione del programma  o  di  una
          copia dello stesso." 
              "Art. 64-quinquies 
              1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo
          di eseguire o autorizzare: 
              a) la riproduzione permanente o  temporanea,  totale  o
          parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; 
              b)   la   traduzione,   l'adattamento,   una    diversa
          disposizione e ogni altra modifica; 
              c)  qualsiasi  forma  di  distribuzione   al   pubblico
          dell'originale o di copie della banca  di  dati;  la  prima
          vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea  da
          parte del titolare  del  diritto  o  con  il  suo  consenso
          esaurisce   il   diritto   di   controllare,    all'interno
          dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; 
              d)    qualsiasi    presentazione,    dimostrazione    o
          comunicazione in pubblico,  ivi  compresa  la  trasmissione
          effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; 
              e)     qualsiasi      riproduzione,      distribuzione,
          comunicazione, presentazione o  dimostrazione  in  pubblico
          dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b)." 
              "Art. 72. 
              1. Salvi i diritti spettanti all'autore a  termini  del
          titolo  I,  il  produttore  di  fonogrammi  ha  il  diritto
          esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite  dagli
          articoli che seguono: 
              a) di autorizzare la riproduzione diretta o  indiretta,
          temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi  in  qualunque
          modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi  processo
          di duplicazione; 
              b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari  dei
          suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione  non
          si esaurisce nel territorio della Comunita' europea, se non
          nel caso  di  prima  vendita  del  supporto  contenente  il
          fonogramma effettuata o consentita dal  produttore  in  uno
          Stato membro; 
              (Omissis). 
              d) di autorizzare la messa a disposizione del  pubblico
          dei suoi fonogrammi in  maniera  tale  che  ciascuno  possa
          avervi   accesso   dal   luogo   e   nel   momento   scelti
          individualmente. Tale diritto non si  esaurisce  con  alcun
          atto di messa a disposizione del pubblico." 
              "Art. 79. 
              1. Senza pregiudizio  dei  diritti  sanciti  da  questa
          legge a favore degli autori, dei produttori di  fonogrammi,
          dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di
          sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti
          e  degli   artisti   esecutori,   coloro   che   esercitano
          l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno  il
          diritto esclusivo: 
              (Omissis). 
              b) di autorizzare la riproduzione diretta o  indiretta,
          temporanea o permanente, in  qualunque  modo  o  forma,  in
          tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni; 
              (Omissis). 
              d) di autorizzare la messa a disposizione del  pubblico
          in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo
          o nel  momento  scelti  individualmente,  delle  fissazioni
          delle proprie emissioni, siano esse effettuate  su  filo  o
          via etere; 
              e) di autorizzare  la  distribuzione  delle  fissazioni
          delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si
          esaurisce nel territorio della Comunita'  europea,  se  non
          nel caso di  prima  vendita  effettuata  o  consentita  dal
          titolare in uno Stato membro" 
              "Art. 80. 
              (Omissis). 
              2. Gli  artisti  interpreti  e  gli  artisti  esecutori
          hanno, indipendentemente dall'eventuale  retribuzione  loro
          spettante  per  le  prestazioni  artistiche  dal  vivo,  il
          diritto esclusivo di: 
              (Omissis). 
              b) autorizzare la  riproduzione  diretta  o  indiretta,
          temporanea o permanente, in  qualunque  modo  o  forma,  in
          tutto o in parte, della fissazione delle  loro  prestazioni
          artistiche; 
              c)  autorizzare  la  comunicazione  al   pubblico,   in
          qualsivoglia  forma  e  modo,  ivi  compresa  la  messa   a
          disposizione del pubblico  in  maniera  tale  che  ciascuno
          possa  avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti
          individualmente, delle proprie prestazioni  artistiche  dal
          vivo, nonche' la diffusione via etere  e  la  comunicazione
          via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno
          che  le  stesse  siano  rese  in  funzione  di   una   loro
          radiodiffusione o siano  gia'  oggetto  di  una  fissazione
          utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste  in
          un supporto fonografico,  qualora  essa  sia  utilizzata  a
          scopo di lucro, e'  riconosciuto  a  favore  degli  artisti
          interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo  73;
          qualora  non  sia  utilizzata  a   scopo   di   lucro,   e'
          riconosciuto a favore degli artisti interpreti o  esecutori
          interessati l'equo compenso di cui all'articolo 73-bis; 
              (Omissis). 
              e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni  delle
          loro prestazioni artistiche. Il diritto  non  si  esaurisce
          nel territorio della Comunita' europea se non nel  caso  di
          prima vendita da parte del titolare del diritto  o  con  il
          suo consenso in uno Stato membro;" 
              "Art. 102-bis. 
              1. Ai fini del presente titolo si intende per: 
              a) costitutore di  una  banca  di  dati:  chi  effettua
          investimenti rilevanti per la costituzione di una banca  di
          dati  o  per  la  sua  verifica  o  la  sua  presentazione,
          impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; 
              b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo
          della totalita' o di una parte sostanziale del contenuto di
          una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi  mezzo
          o  in  qualsivoglia  forma.  L'attivita'  di  prestito  dei
          soggetti di cui all'articolo 69, comma 1,  non  costituisce
          atto di estrazione; 
              c)   reimpiego:   qualsivoglia   forma   di   messa   a
          disposizione del pubblico della totalita' o  di  una  parte
          sostanziale del contenuto  della  banca  di  dati  mediante
          distribuzione di copie, noleggio,  trasmissione  effettuata
          con qualsiasi mezzo e in qualsiasi  forma.  L'attivita'  di
          prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1,  non
          costituisce atto di reimpiego. 
              2. La prima vendita di una copia della  banca  di  dati
          effettuata o consentita dal titolare in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare  la
          rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea. 
              3. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di
          dati a norma del diritto d'autore  o  di  altri  diritti  e
          senza pregiudizio dei diritti  sul  contenuto  o  parti  di
          esso, il costitutore di una banca di dati  ha  il  diritto,
          per la durata e  alle  condizioni  stabilite  dal  presente
          Capo,  di  vietare  le  operazioni  di  estrazione   ovvero
          reimpiego della totalita' o di una parte sostanziale  della
          stessa. 
              4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle  banche
          di dati i  cui  costitutori  o  titolari  di  diritti  sono
          cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea   o
          residenti abituali nel territorio dell'Unione europea. 
              5. La  disposizione  di  cui  al  comma  3  si  applica
          altresi' alle imprese  e  societa'  costituite  secondo  la
          normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi
          la sede sociale, l'amministrazione  centrale  o  il  centro
          d'attivita' principale all'interno  della  Unione  europea;
          tuttavia, qualora la societa' o l'impresa abbia all'interno
          della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve
          sussistere un legame effettivo e continuo  tra  l'attivita'
          della medesima e  l'economia  di  uno  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea. 
              6.  Il  diritto  esclusivo  del  costitutore  sorge  al
          momento del completamento della banca di dati e si estingue
          trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno  successivo
          alla data del completamento stesso. 
              7. Per le banche di dati  in  qualunque  modo  messe  a
          disposizione del pubblico prima dello scadere  del  periodo
          di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si
          estingue trascorsi quindici anni dal  1  gennaio  dell'anno
          successivo alla data della prima messa a  disposizione  del
          pubblico. 
              8. Se vengono apportate al  contenuto  della  banca  di
          dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi
          investimenti rilevanti ai sensi del comma  1,  lettera  a),
          dal  momento  del  completamento  o  della  prima  messa  a
          disposizione  del  pubblico  della  banca  di  dati   cosi'
          modificata  o  integrata,   e   come   tale   espressamente
          identificata, decorre un autonomo termine di  durata  della
          protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. 
              9. Non sono  consentiti  l'estrazione  o  il  reimpiego
          ripetuti  e  sistematici  di  parti  non  sostanziali   del
          contenuto  della  banca  di  dati,  qualora   presuppongano
          operazioni contrarie alla normale gestione della  banca  di
          dati  o  arrechino   un   pregiudizio   ingiustificato   al
          costitutore della banca di dati. 
              10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato
          o trasmesso in  tutti  i  modi  e  forme  consentiti  dalla
          legge.". 
              Il testo dell'articolo 71-quinquies, della citata legge
          633/1941  (Protezione  del  diritto  d'autore  e  di  altri
          diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella  Gazz.
          Uff. 16 luglio 1941, n. 166, cosi' recita: 
              "Art. 71-quinquies 
              1. I titolari di diritti che abbiano apposto le  misure
          tecnologiche di cui  all'articolo  102-quater  sono  tenuti
          alla rimozione  delle  stesse,  per  consentire  l'utilizzo
          delle opere o  dei  materiali  protetti,  dietro  richiesta
          dell'autorita' competente, per fini di sicurezza pubblica o
          per assicurare il corretto svolgimento di  un  procedimento
          amministrativo, parlamentare o giudiziario. 
              2. I titolari  dei  diritti  sono  tenuti  ad  adottare
          idonee soluzioni, anche mediante  la  stipula  di  appositi
          accordi con le associazioni  di  categoria  rappresentative
          dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni
          di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2,  70,
          comma 1, 71-bis e  71-quater,  su  espressa  richiesta  dei
          beneficiari  ed  a  condizione  che  i  beneficiari  stessi
          abbiano acquisito il  possesso  legittimo  degli  esemplari
          dell'opera o del materiale protetto,  o  vi  abbiano  avuto
          accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e
          nei limiti delle disposizioni di cui  ai  citati  articoli,
          ivi compresa  la  corresponsione  dell'equo  compenso,  ove
          previsto. 
              3.  I  titolari  dei  diritti  non  sono  tenuti   agli
          adempimenti di cui al comma 2 in  relazione  alle  opere  o
          materiali messi a disposizione del  pubblico  in  modo  che
          ciascuno vi possa avere accesso dal  luogo  o  nel  momento
          scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base
          di accordi contrattuali. 
              4.  Le  associazioni  di  categoria  dei  titolari  dei
          diritti e gli enti o le  associazioni  rappresentative  dei
          beneficiari delle eccezioni  di  cui  al  comma  2  possono
          svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette
          eccezioni. In mancanza di  accordo,  ciascuna  delle  parti
          puo' rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perche'
          esperisca  un  tentativo  obbligatorio  di   conciliazione,
          secondo le modalita' di cui all'articolo 194-bis. 
              5. Dall'applicazione della  presente  disposizione  non
          derivano nuovi e maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.".