Art. 15 
 
Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299  e  659  del
                     codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  «1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate
alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se  si  procede
per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  572,  609-bis,   609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis  del  codice  penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del  codice  penale  nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,  del  codice
penale». 
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura  penale
sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  anche  disponendo
l'applicazione delle  particolari  modalita'  di  controllo  previste
dall'articolo 275-bis». 
  3. Al comma 1 dell'articolo  282-quater  del  codice  di  procedura
penale,  dopo  le  parole:  «alla  parte  offesa»  sono  inserite  le
seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore». 
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale,
le parole: «al difensore della  persona  offesa  o,  in  mancanza  di
questo, alla persona offesa» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla
persona offesa e, ove nominato, al suo difensore». 
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Quando  a  seguito  di  un  provvedimento  del  giudice  di
sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per
uno dei  delitti  previsti  dagli  articoli  572,  609-bis,  609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis  del  codice  penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del  codice  penale  nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,  del  codice
penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da'  immediata
comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa
e, ove nominato, al suo difensore». 
 
          Note all'art. 15: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 90-ter  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              «Art.  90-ter (Comunicazioni  dell'evasione   e   della
          scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto  dall'art.  299,
          nei procedimenti per delitti  commessi  con  violenza  alla
          persona sono immediatamente comunicati alla persona  offesa
          che  ne  faccia  richiesta,  con  l'ausilio  della  polizia
          giudiziaria,  i  provvedimenti  di   scarcerazione   e   di
          cessazione della  misura  di  sicurezza  detentiva,  ed  e'
          altresi' data tempestiva notizia, con le stesse  modalita',
          dell'evasione dell'imputato in stato di custodia  cautelare
          o del  condannato,  nonche'  della  volontaria  sottrazione
          dell'internato all'esecuzione  della  misura  di  sicurezza
          detentiva, salvo che risulti, anche nella  ipotesi  di  cui
          all'art. 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore
          del reato. 
              1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre
          effettuate alla persona offesa  e  al  suo  difensore,  ove
          nominato, se  si  procede  per  i  delitti  previsti  dagli
          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,
          609-octies e  612-bis  del  codice  penale,  nonche'  dagli
          articoli  582  e  583-quinquies  del  codice  penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo
          comma, del codice penale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 282-ter del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              «Art.  282-ter (Divieto  di  avvicinamento  ai   luoghi
          frequentati  dalla   persona   offesa).   -   1.   Con   il
          provvedimento che dispone il divieto  di  avvicinamento  il
          giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a  luoghi
          determinati abitualmente frequentati dalla  persona  offesa
          ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
          o dalla persona  offesa,  anche  disponendo  l'applicazione
          delle particolari modalita' di controllo previste dall'art.
          275-bis. 
              2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela,  il
          giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi  a
          luoghi determinati  abitualmente  frequentati  da  prossimi
          congiunti della persona offesa  o  da  persone  con  questa
          conviventi o comunque legate da relazione affettiva  ovvero
          di mantenere una determinata distanza da tali luoghi  o  da
          tali persone. 
              3. Il giudice puo', inoltre,  vietare  all'imputato  di
          comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le  persone  di
          cui ai commi 1 e 2. 
              4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai  commi
          1 e 2 sia  necessaria  per  motivi  di  lavoro  ovvero  per
          esigenze  abitative,  il  giudice  prescrive  le   relative
          modalita' e puo' imporre limitazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 282-quater  del  codice
          di  procedura  penale,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata: 
              «Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione).  -  1.  I
          provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e  282-ter  sono
          comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza  competente,
          ai  fini  dell'eventuale  adozione  dei  provvedimenti   in
          materia di armi e munizioni. Essi sono altresi'  comunicati
          alla parte offesa e, ove nominato, al suo  difensore  e  ai
          servizi   socio-assistenziali   del   territorio.    Quando
          l'imputato si sottopone positivamente ad  un  programma  di
          prevenzione  della   violenza   organizzato   dai   servizi
          socio-assistenziali del  territorio,  il  responsabile  del
          servizio ne da' comunicazione al pubblico  ministero  e  al
          giudice ai fini della valutazione ai sensi  dell'art.  299,
          comma 2. 
              1-bis. Con la comunicazione prevista dal  comma  1,  la
          persona offesa e' informata della  facolta'  di  richiedere
          l'emissione di un ordine di protezione europeo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  299  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              «Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. Le
          misure  coercitive  e  interdittive   sono   immediatamente
          revocate  quando  risultano  mancanti,  anche   per   fatti
          sopravvenuti,  le  condizioni  di  applicabilita'  previste
          dall'art. 273 o dalle disposizioni  relative  alle  singole
          misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando
          le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la  misura
          applicata non appare  piu'  proporzionata  all'entita'  del
          fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,
          il giudice sostituisce la misura con  un'altra  meno  grave
          ovvero  ne  dispone  l'applicazione  con   modalita'   meno
          gravose. 
              2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e  2  relativi
          alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter,  283,
          284, 285  e  286,  applicate  nei  procedimenti  aventi  ad
          oggetto delitti commessi con violenza alla persona,  devono
          essere immediatamente  comunicati,  a  cura  della  polizia
          giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla  persona
          offesa e, ove nominato, al suo difensore. 
              3. Il pubblico ministero  e  l'imputato  richiedono  la
          revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il  quale
          provvede con ordinanza entro  cinque  giorni  dal  deposito
          della richiesta. La richiesta di revoca o  di  sostituzione
          delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
          284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al  comma
          2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta  in
          sede   di   interrogatorio   di   garanzia,   deve   essere
          contestualmente notificata, a cura della parte  richiedente
          ed a pena di inammissibilita', presso  il  difensore  della
          persona offesa o,  in  mancanza  di  questo,  alla  persona
          offesa, salvo che  in  quest'ultimo  caso  essa  non  abbia
          provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il  difensore
          e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
          notifica,  presentare  memorie  ai  sensi  dell'art.   121.
          Decorso il predetto termine il giudice procede. Il  giudice
          provvede anche di ufficio  quando  assume  l'interrogatorio
          della persona in stato di custodia cautelare  o  quando  e'
          richiesto  della  proroga  del  termine  per  le   indagini
          preliminari  o  dell'assunzione  di  incidente   probatorio
          ovvero  quando  procede  all'udienza   preliminare   o   al
          giudizio. 
              3-bis. Il giudice, prima di provvedere in  ordine  alla
          revoca  o  alla  sostituzione  delle  misure  coercitive  e
          interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve
          sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi
          il pubblico ministero non esprime  il  proprio  parere,  il
          giudice procede. 
              3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la
          revoca o la sostituzione delle misure, prima di  provvedere
          puo' assumere  l'interrogatorio  della  persona  sottoposta
          alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione  e'
          basata su elementi nuovi o diversi rispetto a  quelli  gia'
          valutati,  il  giudice   deve   assumere   l'interrogatorio
          dell'imputato che ne ha fatto richiesta. 
              4. Fermo quanto  previsto,  dall'art.  276,  quando  le
          esigenze cautelari  risultano  aggravate,  il  giudice,  su
          richiesta del pubblico  ministero,  sostituisce  la  misura
          applicata  con  un'altra  piu'  grave  ovvero  ne   dispone
          l'applicazione  con  modalita'  piu'  gravose   o   applica
          congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. 
              4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari,  se
          l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della  misura
          con  altra  meno  grave  ovvero  la  sua  applicazione  con
          modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non  e'
          presentata in udienza, ne  da'  comunicazione  al  pubblico
          ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula  le
          proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione
          delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
          284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al  comma
          2-bis del presente articolo,  deve  essere  contestualmente
          notificata, a cura della parte richiedente  ed  a  pena  di
          inammissibilita', presso il difensore della persona  offesa
          o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in
          quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare  o
          eleggere domicilio. 
              4-ter. In ogni stato e grado del  procedimento,  quando
          non e' in grado di  decidere  allo  stato  degli  atti,  il
          giudice dispone,  anche  di  ufficio  e  senza  formalita',
          accertamenti  sulle  condizioni  di  salute  o   su   altre
          condizioni  o   qualita'   personali   dell'imputato.   Gli
          accertamenti sono eseguiti al piu' presto e comunque  entro
          quindici giorni da quello in cui la richiesta e'  pervenuta
          al giudice. Se la richiesta di  revoca  o  di  sostituzione
          della misura della custodia cautelare in carcere e'  basata
          sulle condizioni di  salute  di  cui  all'art.  275,  comma
          4-bis, ovvero se tali condizioni di salute  sono  segnalate
          dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in  altro
          modo al giudice, questi, se non ritiene  di  accogliere  la
          richiesta sulla base degli atti, dispone con  immediatezza,
          e comunque non oltre il termine previsto nel comma  3,  gli
          accertamenti medici del caso,  nominando  perito  ai  sensi
          dell'art. 220 e seguenti, il quale  deve  tener  conto  del
          parere del medico penitenziario e riferire entro il termine
          di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non
          oltre due  giorni  dall'accertamento.  Durante  il  periodo
          compreso tra il provvedimento che dispone gli  accertamenti
          e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, e'
          sospeso il termine previsto dal comma 3. 
              4-quater. Si applicano altresi' le disposizioni di  cui
          all'art. 286-bis, comma 3.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  659  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              «Art. 659 (Esecuzione di provvedimenti del  giudice  di
          sorveglianza). - 1. Quando a seguito  di  un  provvedimento
          del  giudice  di  sorveglianza  deve  essere  disposta   la
          carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico
          ministero che cura l'esecuzione della sentenza di  condanna
          emette ordine  di  esecuzione  con  le  modalita'  previste
          dall'art. 656 comma 4. Tuttavia, nei casi  di  urgenza,  il
          pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha
          adottato il provvedimento puo' emettere ordine  provvisorio
          di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede  il
          pubblico ministero competente. 
              1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice
          di sorveglianza deve essere disposta la  scarcerazione  del
          condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572,
          609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,  609-octies  e
          612-bis del codice penale, nonche'  dagli  articoli  582  e
          583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate  ai
          sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e
          577, primo comma, numero 1, e  secondo  comma,  del  codice
          penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne  da'
          immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria,
          alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. 
              2. I provvedimenti relativi alle  misure  di  sicurezza
          diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero
          presso il giudice di sorveglianza che li  ha  adottati.  Il
          pubblico  ministero  comunica  in  copia  il  provvedimento
          all'autorita' di pubblica sicurezza  e,  quando  ne  e'  il
          caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone  la
          consegna o la liberazione dell'interessato.».