(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 15)
 
                             ARTICOLO 15 
 
            Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici 
 
  1. Lo  Stato  Richiesto  fornisce  allo   Stato   Richiedente,   su
richiesta, copia conforme  degli  atti  o  dei  documenti  di  uffici
statali o enti pubblici, accessibili al pubblico. 
  2. Lo Stato Richiesto puo' fornire copia conforme degli atti o  dei
documenti di uffici statali  o  enti  pubblici,  non  accessibili  al
pubblico, nella stessa  misura  ed  alle  stesse  condizioni  in  cui
sarebbero accessibili alle Autorita' giudiziarie  o  agli  organi  di
polizia dello Stato Richiesto. E' discrezione dello  Stato  Richiesto
respingere, interamente o in parte, tale richiesta.