Art. 15 
 
                    Modificazioni all'articolo 16 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 16, dopo il comma 2,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le
modalita' di svolgimento del servizio dei  docenti  per  il  sostegno
didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.» 
  2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento del  servizio
dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi  1
e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.». 
 
          Note all'art. 15: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  16   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 16 (Istruzione domiciliare). - 1. Le  istituzioni
          scolastiche, in  collaborazione  con  l'Ufficio  scolastico
          regionale, gli Enti locali e le aziende  sanitarie  locali,
          individuano azioni per garantire il diritto  all'istruzione
          alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni,  alle
          studentesse e agli  studenti  per  i  quali  sia  accertata
          l'impossibilita' della frequenza scolastica per un  periodo
          non  inferiore  a  trenta  giorni  di  lezione,  anche  non
          continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche
          attraverso progetti che possono  avvalersi  dell'uso  delle
          nuove tecnologie. 
              2. Alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  si  provvede
          nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   e   strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              2-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  da   adottare   entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'   di
          svolgimento  del  servizio  dei  docenti  per  il  sostegno
          didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare. 
              2-ter. Dall'attuazione delle modalita'  di  svolgimento
          del  servizio   dei   docenti   impegnati   nell'istruzione
          domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».