Art. 15 Modifiche all'articolo 36 del codice della giustizia contabile - Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte 1. All'articolo 36, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto» sono sostituite dalle seguenti: «la citazione, il ricorso e la comparsa» e le parole «l'originale e le copie da notificare, sono sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «l'originale e' sottoscritto».
Note all'art. 15: - Si riporta l'articolo 36 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso e la comparsa indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; l'originale e' sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata. 2. La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. 3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.».