Art. 15 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche  modalita'
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81  del
2008, nelle aree  e  nelle  strutture  individuate  dal  decreto  del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del  lavoro,  della
previdenza sociale e  della  salute  del  30  dicembre  2008  recante
«Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di  salute
e  sicurezza  nelle  aree  riservate,  operative  e  per  quelle  che
presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» ovvero nelle aree a disposizione  del  Dipartimento
dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del
Corpo nazionale nonche'  nei  riguardi  del  personale  permanente  e
volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso  il
medesimo Dipartimento, compreso quello che  opera  in  situazioni  di
emergenza,  tenuto  conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al
servizio espletato e delle peculiarita' organizzative. 
  2. Le particolari esigenze connesse al  servizio  prestato,  ovvero
alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma  2,  del
decreto legislativo n. 81 del  2008,  sono  di  seguito  definite  in
relazione ai principi e alle  finalita'  istituzionali  del  soccorso
pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela
della pubblica incolumita': 
    a) direzione, coordinamento, gestione  e  conduzione,  funzionali
all'espletamento dei compiti istituzionali; 
    b) capacita' e prontezza di impiego del personale, in particolare
quello operativo, e relativo addestramento; 
    c) particolarita' costruttive e  di  impiego  di  equipaggiamenti
speciali, strumenti di lavoro, dispositivi,  dotazioni  specifiche  e
mezzi operativi quali unita' navali, aeromobili, mezzi di trasporto e
relativo supporto logistico, mezzi di  movimento  terra,  nonche'  di
specifici impianti, installazioni  operative  o  addestrative,  quali
castelli  di  manovra,  camere  a  fumo,  simulatori   di   incendio,
laboratori di analisi e verifica strumentale, nonche' le attrezzature
e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere b),  d)  e
g), del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
    d)  continuita'  e  tempestivita'  dei  servizi  finalizzati   al
soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile; 
    e)  riservatezza  e  sicurezza  delle  telecomunicazioni  e   del
trattamento dei dati. 
  3. Fatto salvo il dovere di  intervento,  il  personale  del  Corpo
nazionale adotta le misure di tutela della salute e  della  sicurezza
anche individuali predisposte per lo specifico impiego. 
  4.  Compatibilmente  con  le  disposizioni  di   cui   al   decreto
legislativo  n.  81  del  2008,  il  vestiario,   gli   strumenti   e
attrezzature, gli specifici impianti, le  installazioni  addestrative
anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e  i  mezzi
operativi  del  Corpo  nazionale  sono  disciplinati  da   specifiche
disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla  base  di
speciali capitolati d'opera, previo  controllo  tecnico,  verifica  o
collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco
in possesso dei  requisiti  professionali  previsti  dalla  normativa
vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei  vigili
del fuoco puo' comunque avvalersi della  specifica  competenza  degli
organi tecnici di controllo, aventi  compiti  in  materia  di  tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          integrale dell'art. 74 del  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81, (per la rubrica v. nelle note alle premesse): 
              «Art. 74 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto  si   intende   per   dispositivo   di   protezione
          individuale,  di  seguito   denominato   "DPI",   qualsiasi
          attrezzatura destinata ad essere  indossata  e  tenuta  dal
          lavoratore allo scopo di  proteggerlo  contro  uno  o  piu'
          rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
          durante il lavoro, nonche' ogni  complemento  o  accessorio
          destinato a tale scopo.  Si  tiene  conto,  inoltre,  delle
          finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di
          cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo  1,  numero  1),  del
          regolamento (UE) n. 2016/425. 
              2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: 
                a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
          specificamente destinati a proteggere  la  sicurezza  e  la
          salute del lavoratore; 
                b) le attrezzature  dei  servizi  di  soccorso  e  di
          salvataggio; 
                c) le attrezzature di  protezione  individuale  delle
          forze armate, delle forze di polizia e  del  personale  del
          servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 
                d) le attrezzature di protezione individuale  proprie
          dei mezzi di trasporto; 
                e) i materiali  sportivi  quando  utilizzati  a  fini
          specificamente sportivi e non per attivita' lavorative; 
                f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 
                g)  gli  apparecchi  portatili  per   individuare   e
          segnalare rischi e fattori nocivi.». 
              - Per il  testo  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  v.  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il decreto interministeriale 30 dicembre 2008, v.
          note alle premesse.